Le imprese che, nella fase successiva a quella della produzione primaria, confezionano e/o commercializzano frutta e verdura, sono sottoposte all’obbligo di iscrizione alla “B.N.D.O.O., la Banca Nazionale Degli Operatori Ortofrutticoli”.
Ai sensi dell’Allegato al D. M. 5462 del 063/08/2011, SONO ESONERATI dall’obbligo di iscrizione alla B.N.D.O.O. gli IMPRENDITORI AGRICOLI:
- - che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ ambito nazionale di produzione;
- - che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
- - che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
- - associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- - non associati ad organizzazioni di produttori o cooperative, con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione specifica o generica.
- che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori.
Sono inoltre esclusi i seguenti operatori:
- - cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- - imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all’interno dell’ambito nazionale di produzione;
- - strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
- - dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all’anno precedente, escludendo l’IVA;
- - persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- - persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.
Le aziende iscritte in B.N.D.O.O. sono obbligate ad indicare, su ogni documento di trasporto e fattura, il proprio numero di registrazione.
Per le aziende agricole non iscritte in B.N.D.O.O. è opportuno indicare su ogni documento di trasporto e fattura, la dicitura “B.N.D.O.O. esonerato ai sensi del D. M. n. 5462 del 03/08/2011”.
Le imprese agricole, devono fare molta attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione ed all’obbligo di iscrizione alla B.D.N.O.O., in quanto i controlli possono essere effettuati sia in azienda, sia presso i luoghi di vendita, condizionamento o imballaggio, ma anche attraverso la verifica a ritroso della documentazione che ha accompagnato le merci dal produttore fino alla distribuzione.
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