In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, pertanto la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di 15 anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui alla L. 97/1994, articolo 5-bis, introdotti dalla L. 448/2001 e consistenti nell'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità inter vivos e mortis causa riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa (cfr. sentenza n. 21617/2016).