Il MIPAAF, con la Nota n. 9475 del 28 febbraio 2020, ha fornito le prime risposte relative agli aspetti applicativi del Regolamento Europeo 2016/2031, con il quale si introducono disposizioni volte al contenimento della diffusione degli organismi nocivi per le piante, in vigore dallo scorso 14 febbraio.
Obbligo di iscrizione al RUOP
L’articolo 65 del Regolamento prevede che le autorità competenti debbano tenere un registro degli operatori professionali che operano sul territorio nazionale (RUOP).
Tali operatori professionali sono rappresentati da:
- coloro che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- coloro che sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
- coloro che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati per esportazione, ri-esportazione e pre-esportazione;
- soggetti autorizzati ad applicare i marchi per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione o a rilasciare gli attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno (art. 99).
L’articolo 65 del Regolamento prevede l’esclusione dall’obbligo di registrazione al RUOP per gli operatori professionali che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse dall’obbligo di certificazione (articolo 72);
- la loro attività professionale, riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Passaporto delle piante - esenzioni
L’articolo 80 del Regolamento prevede che per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti, in determinate zone protette, siano necessari dei passaporti.
La Commissione UE, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione e spostamento in determinate zone protette.
Il successivo articolo 81 prevede delle specifiche esenzioni da tale obbligo. In particolare, è previsto che il passaporto non sia richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.
Tuttavia, tale eccezione non si applica:
- agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;
- agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette (ZP).
I chiarimenti del MIPAAF
Per utilizzatori finali devono intendersi le persone fisiche e giuridiche che non operano per fini commerciali e professionali e che acquistano piante o prodotti delle piante per uso proprio (personale).
Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde, così come definita dall’art. 12 della L. 154/2016, non sono tenuti all’iscrizione al RUOP, qualora non svolgano anche altre attività connesse alla cessione, a vario titolo, di piante o materiale di moltiplicazione.
Dato però che spesso tali soggetti oltre alla manutenzione del verde, effettuano anche altre attività legate alla produzione e commercializzazione di piante, parti di piante e materiale di moltiplicazione, il MIPAAF ha fornito alcune indicazioni circa l’obbligo della loro iscrizione al RUOP.
Casistiche |
Obbligo di iscrizione al RUOP |
Soggetto che effettua esclusivamente attività di manutenzione del verde (senza terra). Acquista tutte le piante ed il materiale vegetale da altre aziende florovivaistiche e lo destina esclusivamente agli interventi di manutenzione del verde. Non commercializza piante. |
NO |
Azienda agricola-florovivaistica che svolge anche attività connessa di manutenzione del verde. Utilizza prevalentemente piante e materiale vegetale di propria produzione per l’attività di manutenzione del verde. Inoltre, vende il materiale autoprodotto solo a utilizzatori finali e non tramite contratti a distanza. |
NO
Se però è in zona protetta è obbligato all’iscrizione al RUOP e all’emissione dei passaporti |
Azienda agricola-florovivaistica che svolge anche attività connessa di manutenzione del verde. Utilizza prevalentemente piante e materiale vegetale di propria produzione per l’attività di manutenzione del verde. Inoltre, vende il materiale autoprodotto solo a utilizzatori finali ma anche tramite vendita a distanza. |
SI Inoltre, deve emettere i passaporti (almeno per le vendite a distanza) |
Azienda agricola-florovivaistica che svolge anche attività connessa di manutenzione del verde. Utilizza prevalentemente piante e materiale vegetale di propria produzione per l’attività di manutenzione del verde. Inoltre, vende il materiale autoprodotto sia ad utilizzatori finali che ad operatori professionali. |
SI Inoltre, deve emettere i passaporti per le cessioni agli operatori professionali |
Vendite a distanza
Per vendita a distanza deve intendersi qualsiasi contratto concluso senza la presenza fisica delle parti (venditore-acquirente) e che prevede la cessione di prodotti vegetali e piante con spedizione a mezzo corriere, con consegna diretta presso l’acquirente o presso punti di ritiro (ad esempio Amazon Hub).
Non si configura come contratto a distanza quello che, pur perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza, prevede il ritiro del materiale da parte dell’acquirente, presso la sede del venditore.
Il MIPAAF ha inoltre confermato che gli operatori del verde, già precedentemente iscritti al RUP, sono stati automaticamente iscritti al nuovo registro RUOP.
©RIPRODUZIONE RISERVATA