Il DPCM del 22 marzo 2020 rappresenta, in ordine cronologico, l’ultimo provvedimento con cui il Governo, per effetto dell’emergenza dovuta alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus, ha introdotto disposizioni ulteriormente rigorose, limitando la circolazione delle persone e sospendendo le attività industriali, artigianali e commerciali non ritenute essenziali.
In particolare:
- sono sospese tutte le attività produttive industriali (si intendono anche artigianali) e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM. Sono comunque consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei settori e delle altre attività non soggetti a sospensione (ad esempio, essendo praticabile l’allevamento, sono aperte le attività mangimistiche e veterinarie);
- per le attività commerciali resta confermato quanto previsto dal Decreto 11 marzo 2020 che vieta le attività di vendita al dettaglio ad esclusione del settore alimentare, farmacie ed altre attività specificatamente indicate nel DPCM;
- le attività professionali possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 7 del D.M. 11 marzo 2020 (incentivo del lavoro agile, utilizzo di ferie e congedi, assunzione di protocolli di sicurezza, sanificazione degli uffici);
- sono sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non oggetto di sospensione di cui all'allegato 1, i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla L. 146/1990. Tali attività devono però trasmettere una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando quali sono le amministrazioni beneficiarie dei prodotti o dei servizi attinenti alle attività consentite. Tali attività non sono pertanto sospese, salvo che il Prefetto, ricevuta la suddetta comunicazione, non ritenga che non sussistano le condizioni derogative;
- le attività a ciclo continuo, quando rientranti tra le attività sospese, possono continuare l’attività previo comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, evidenziando le ragioni, in termini di sicurezza o grave pregiudizio degli impianti, che potrebbero derivare dalla sospensione dell’attività.
Le imprese, la cui attività è sospesa, possono completare le operazioni in corso come, ad esempio, le consegne fino a mercoledì 25 marzo. Ove possibile, queste imprese possono comunque organizzare la loro attività con il lavoro a distanza.
Il provvedimento ribadisce il divieto alle persone di trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un comune diverso da quello in cui si trovano, se non per motivi di lavoro o di salute.
Tale ultima prescrizione è particolarmente restrittiva per gli spostamenti nelle località ove l’epidemia è particolarmente diffusa. Il DPCM dell’8 marzo 2020 aveva già previsto la limitazione degli spostamenti delle persone nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Ora, ai sensi della lettera b), art. 1, del DPCM 22 marzo 2020, è stata modificata la disposizione del precedente provvedimento, rendendo ulteriormente problematico lo spostamento di persone. La nuova disposizione recita: “all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.
Coloro che, provenendo da altri Comuni, abbiano inderogabili necessità di accedere in tali territori, dovranno, pertanto, garantirsi un luogo in cui trascorrere i prossimi giorni (almeno fino al 3 aprile).
Le nuove restrizioni disposte dal DPCM del 22 marzo hanno effetto dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.
Le attività agricole, orto-florovivaistiche, di allevamento, pesca e acquacoltura
Le attività agricole (codice ATECO 01.xx.xx) rientrano tra quelle escluse dalla sospensione, disposta dal DPCM 22 marzo 2020, in quanto rivolte alla produzione di prodotti agricoli e alimentari.
Pertanto, il nuovo DPCM, come quelli precedenti, non va a sospendere lo svolgimento delle attività di produzione e di vendita dei prodotti agricoli all'ingrosso, tra i quali ovviamente quelli florovivaistici.
Così come indicato nel DPCM del 22.03.2020 alla lettera “F”:
è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Quindi, l’attività di vendita dei propri prodotti agricoli è generalmente ammessa tramite consegna al domicilio del destinatario per la vendita all’ingrosso. Si ritiene che sia parimenti ammessa tale modalità di vendita anche al dettaglio.
Le imprese agricole che vendono prodotti agricoli destinati all’alimentazione possono anche tenere aperto il punto vendita al dettaglio (ortofrutta, piante aromatiche, latte, formaggi, olio, carne, pane, ecc).
Venendo ad attività più specifiche, come ad esempio la consegna di piante da vivaio e/o alla conseguente attività di piantumazione presso il cliente, dato che fino alla piantumazione della pianta si sta svolgendo certamente un’attività agricola, si ritiene che si possa continuare a svolgere questo tipo di lavoro, sempre nel rispetto delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie.
Le deroghe prefettizie
Come anticipato, il DPCM 22 marzo 2020 ha disposto nuove misure restrittive anche per le attività produttive e commerciali, non previste nel Decreto medesimo.
Il suddetto Decreto prevede però che possano continuare ad operare, previa segnalazione alla Prefettura di competenza a mezzo PEC, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato n. 1 del citato Decreto, fra cui rientrano le attività agricole.
Le imprese agricole possono pertanto richiedere servizi o beni anche nei confronti di quelle attività momentaneamente sospese, qualora fossero necessari per lo svolgimento dell’attività produttiva. Si tratta, ovviamente, di comunicazioni che dovranno essere effettuate dai fornitori dell’impresa agricola. Non è comunque escluso che, per determinate attività accessorie o in casi eccezionali, come indicato nel paragrafo precedente, tale comunicazione possa rendersi necessaria anche per gli imprenditori agricoli.
Tali comunicazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e dovranno contenere le seguenti informazioni:
- sede dell’azienda;
- tipologia di attività;
- imprese ed amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite, da comprovare con copia di contratti commerciali, commesse, ovvero con copia di documenti di fatturazione.
La comunicazione andrà quindi trasmessa al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva e sarà immediatamente valida fino all’eventuale successiva revoca da parte del Prefetto. Molte Prefetture hanno già messo a disposizione i moduli sui propri siti web, indicando anche l’indirizzo PEC dedicato al quale inviare le comunicazioni (si allega un facsimile).
Per agevolare le attività di controllo è quindi opportuno tenere copia della comunicazione trasmessa al Prefetto, dato che nelle prime fasi potrebbe non esservi un coordinamento tra le diverse forze di polizia deputate ai controlli.
Infine, nella consapevolezza che chi ha un’attività economica cerchi di fare tutto il possibile per mantenerla attiva, si ritiene opportuno ribadire che stare in casa, oltre ad un dovere civico, è anche un modo per rispettare la propria salute, quella dei collaboratori e dei clienti; pertanto, ancorché le attività agricole siano espressamente autorizzate in forza dell'art. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020, qualora si voglia comunque continuare a svolgere anche la manutenzione del verde, è necessaria la compilazione della comunicazione allegata, da inviare a mezzo PEC alla Prefettura di competenza, qualora ne ricorrano i presupposti.
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