L’articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 disciplina il diritto dei lavoratori agricoli a versare contributi integrativi volontari nel caso in cui, nel corso di un anno solare, non raggiungano un numero minimo di giornate contributive obbligatorie: 104 giornate per gli uomini e 70 giornate per le donne.
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