Per il trasporto delle uve, qualora si presenti almeno una delle situazioni sotto riportate, è sempre obbligatorio emettere un DA/IT/DOCO o l’MVV:
- La distanza tra il vigneto o altro impianto del produttore e il luogo di destinazione sia superiore a 70 km o si cambi la zona viticola;
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Il trasporto, nei casi di vendita, avviene a cura del destinatario o da vettore incaricato dal destinatario;
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Le uve non siano destinate a luoghi in cui avviene la vinificazione (esempio il mercato o stabilimenti per la produzione di succo di uve o altro);
- Il luogo di destinazione non sia nel territorio italiano: in tal caso vale solo l’MVV o l’MVV-E.
Si ricorda che l’MVV deve essere convalidato tramite PEC, Comune o microfilmatrice. La timbratura preventiva occorre soltanto per i documenti emessi dall’operatore e non convalidati mediante PEC.
Inoltre è possibile utilizzare i IT/DOCO fino ad esaurimento scorte e fino a quando non sarà introdotto in modo esclusivo l’MVV elettronico, per la circolazione interna, solo se sono stati stampati da tipografie autorizzate e vidimati in Comune o dall’Icq entro il 31/12/2016. Il documento è soggetto a convalida.
Esenzione: per il trasporto delle uve da vino, dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso di compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 Km e il trasporto sia effettuato a cura dello speditore esclusivamente all’interno del territorio nazionale.
Nel caso di esonero, è opportuno comunque emettere un “DDT” o altro documento giustificativo per l’introduzione delle uve in cantina.
Per distanze inferiori a 70 Km il documento necessario varia in base al soggetto destinatario, al trasportatore e alla posizione fiscale del viticoltore, come da tabella sotto riportata.
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