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Forlì, 27/09/2018
Prot. n. 308/2018

Sottoprodotti della vinificazione: tempi e modalità di smaltimento

GSA Studio

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All’art. 13 del Testo Unico n.238/16 si individuano le tempistiche per lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione.

La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre. Qualora le vinacce siano ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, dovranno essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento.

La detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal loro ottenimento.

 

Sottoprodotto

Tipologia produttore

 

< 1000 hl

> 1000 hl

Vinaccia ottenuta fino al 31/12

90° giorno successivo al 31/12

30° giorno successivo al 31/12

Vinaccia ottenuta dopo il 31/12

90° giorno successivo a quello dell’ottenimento

30° giorno successivo a quello dell’ottenimento

Feccia di vino non denaturate

90° giorno successivo a quello dell’ottenimento

30° giorno successivo a quello dell’ottenimento

 

 Le vinacce e le fecce possono essere smaltite mediante conferimento presso distilleria accompagnate da idoneo documento di trasporto, quale l’MVV che in tal caso non necessita di convalida salvo non sia predisposto dall’operatore.

In alternativa è ammesso l’uso agronomico, ovvero lo spargimento in campo di vinacce e fecce, da effettuarsi mediante comunicazione preventiva inviata all’ICQRF almeno 72 ore prima dell’intervento.

Le fecce di vino, prima di essere estratte dalla cantina, devono essere denaturate o con cloruro di litio se conferite in distilleria o con solfato ferroso se destinate ad uso agronomico.

Si riportano di seguite le quantità di denaturante da aggiungere almeno 3 giorni prima dell’estrazione dallo stabilimento:

  1. a) cloruro di litio: minimo 5 e massimo 10 g/hl di prodotto;
  2. b) solfato ferroso per uso agricolo: minimo 100 g/hl di feccia.

 

 


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