Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione Europea con il Reg. UE n. 1308/2013 e il Reg. CE n. 606/2009 e dal D.M. n. 278 del 09/10/2012.
La pratica dell'arricchimento delle uve, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione nonché dei vini è autorizzata annualmente dalle Regioni, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 238/2016, qualora le condizioni climatiche ne giustifichino il ricorso.
Si ricorda che la Regione Toscana, per la vendemmia 2019, ha autorizzato la pratica di arricchimento con delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 5 agosto 2019.
Limiti per l'arricchimento
I prodotti da arricchire devono possedere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
- tale che, a seguito dell'arricchimento, in via generale, consenta di raggiungere almeno il titolo alcolometrico effettivo minimo previsto per il vino (9% vol.) tenendo presente che, per l'articolo 15, comma 1, lettera g) della Legge n. 238/2016, i mosti (e le uve) con titolo alcolometrico naturale inferiore a 8% vol. non possono essere arricchiti e possono essere detenuti solo previa denaturazione e nel rispetto del D.M. 25 settembre 2017;
- quale previsto dal disciplinare, per i vini atti a diventare DOP e IGP.
Secondo quanto previsto dal Reg. n. 1308/2013 l'arricchimento nella zona viticola C non può far aumentare più di 1,5% vol. il titolo alcolometrico volumico naturale e più del 6,5% il volume iniziale dei prodotti vinicoli ai quali è aggiunto il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato compreso quello solido o così detto ''zucchero d'uva''.
Inoltre, non devono essere superate le seguenti gradazioni massime (Titolo alcolometrico totale):
- 12,5 % vol. nella zona CIb;
- 13% % vol. nella zona CII;
- 13,5 % vol. nella zona CIIIb.
Dichiarazione telematica
Le operazioni di arricchimento devono essere comunicate all'ICQRF in maniera preventiva. Ciò può essere effettuato anche in forma telematica accedendo dal proprio registro SIAN.
La funzione consente, infatti, di predisporre e comunicare all'ICQRF la dichiarazione preventiva di arricchimento riferita alle operazioni:
- ARMC - arricchimento con MC (mosto concentrato) o MCR (mosto concentrato rettificato);
- AARD - altri arricchimenti diversi presenti nel registro telematico.
Le indicazioni da riportarvi sono la data, l'ora di inizio dell'operazione e il metodo impiegato; va poi indicato il prodotto a monte del vino e infine nella sezione ''atto a divenire'' si sceglie la categoria del prodotto ottenuto, la sua classificazione (DOP, IGP, non DOP/IGP), l'eventuale varietà, il codice DOP/IGP e la quantità finale ottenuta.
Nell'ultima sezione ''dichiarazioni'' va specificato se:
- si effettua la produzione di mosto concentrato, mosto concentrato rettificato;
- se l'operazione di arricchimento è stata effettuata su prodotti utilizzati nella Cuvée del vino oppure sui vini nei quali non è consentito l'impiego di saccarosio o alcol, contestualmente all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di mosti di uve fresche, mutizzati con alcol, vini spumanti, di vini liquorosi;
- non sono previste nessuna delle due casistiche precedenti.
La dichiarazione deve essere infine trasmessa: in questo modo non risulterà più modificabile. Se fosse necessario effettuare delle variazioni, occorrerà annullare la dichiarazione inviata e registrarne una nuova.
La ricerca di una dichiarazione può essere fatta ''estesa'' o ''puntuale'' a seconda dei campi compilati.
Se la dichiarazione si trova in ''stato di lavorazione'':
- i dati possono essere modificati;
- può essere cancellata.
Se la dichiarazione è in stato ''trasmessa o annullata'':
- è possibile prendere visione nel dettaglio della dichiarazione;
- può essere stampata;
- può essere annullata.
Le dichiarazioni annullate rimangono comunque visibili e disponibili per la consultazione da parte dell'ICQRF e sono riconoscibili dalla dicitura ''annullata'' in filigrana e dalla data di annullamento.
Dichiarazione cumulativa
Secondo quanto previsto dall'art.12 comma 3 del Reg. 606/2009 la dichiarazione cumulativa, valida per un determinato periodo da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola, è consentita quando:
- concessa dallo Stato membro;
- il dichiarante detiene un registro nel quale sono riportate tutte le operazioni di arricchimento;
- si effettuano operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l'aggiunta di mosto concentrato;
- ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa.
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