La circolazione del vino è fondamentale tanto quanto lo sono i documenti obbligatori che lo devono accompagnare. Il modello MVV, acronimo di "movimenti dei prodotti vitivinicoli", è uno tra i documenti obbligatori per gli scambi nazionali, in certi casi anche europei, di vino. Di seguito un riassunto di quali sono le opzioni e modalità operative di emissione del documento.
Quando nasce l’MVV?
Nasce con il D.M. del 2 luglio 2013, che recepisce quanto stabilito dal Regolamento 314/2012/UE, e si occupa dei documenti di trasporto del vino e dei prodotti vitivinicoli. Per chi già ha dimestichezza con i documenti del settore vitivinicolo è banale ricordare come il documento MVV abbia sostituito, a far data dal 1° agosto 2013, il documento DOCO.
Chi è l’ente di competenza per questo documento?
L’ente di riferimento è l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
Quando può essere utilizzato anche per gli scambi europei?
I piccoli produttori, che producono meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, prendendo come riferimento la produzione media degli ultimi cinque anni, devono utilizzare il documento MVV per le cessioni a clienti di altri Paesi UE, non consumatori finali, autorizzati a ricevere prodotti in sospensione di accisa, in sostituzione agli altri più complicati previsti per chi ha dimensione produttive maggiori.
Chi sono i soggetti autorizzati che possono ricevere il vino? Sono:
- i depositari autorizzati;
- i destinatari registrati e in possesso del codice di accisa;
- i destinatari occasionalmente identificati (in base anche ad un unico acquisto).
I soggetti passivi non consumatori finali che non rientrano nelle tre casistiche sopracitate non possono possibile ricevere il vino!
Quali sono i formati previsti per il documento MVV?
I formati sono due:
- MVV cartaceo (oppure il vecchio documento IT con vidimazione iniziale effettuata entro il 31/12/2016) fino al 31/12/2020;
- MVV-E elettronico, oggi ancora facoltativo, obbligatorio dal 1° gennaio 2021.
Quali sono i formati previsti per il modello MVV cartaceo?
Va detto che, negli ultimi anni, ci sono state diverse proroghe circa l’utilizzo del documento MVV in esclusiva modalità elettronica. Fino a quando sarà possibile utilizzare il documento MVV in modalità cartacea, i documenti potranno essere di due tipologie, A e B, di seguito descritte:
- MVV cartacei autoprodotti/stampati in azienda secondo il modello di riferimento:
- il modello di riferimento è allegato al D.M. 2 luglio 2013 (a questo link anche schema editabile). Può essere utilizzata una versione personalizzata purché vengano riportate le stesse informazioni e gli stessi riferimenti alle caselle e alle compilazioni del modello;
- devono essere preventivamente timbrati dal Comune o dall’Ufficio territoriale ICQRF competente per il proprio stabilimento enologico. Per la timbratura devono essere preventivamente preparati e già numerati. Sta al buon senso del produttore far timbrare un numero di documenti in linea con la stima delle vendite;
- eccezione alla timbratura preventiva: non è necessaria quando la convalida avviene via PEC. In tal caso, infatti, la PEC attribuisce già validità e numero cronologico, attestato al documento. Tutte le modalità di convalida sono illustrate di seguito.
- MVV prestampati da tipografie autorizzate:
-
- sono modelli che vengono acquistati dall’azienda e che contengono già i dati identificativi di riferimento forniti, apposti su ogni modello;
- non vanno mai pre-timbrati dal Comune o dall’Ufficio Territoriale ICQRF.
Tutti i modelli MVV su supporto cartaceo sopracitati (autoprodotti/stampati in azienda/prestampati da tipografia) non vanno annotati in nessun registro. Gli adempimenti riguardanti l’annotazione sono stati abrogati sin dal 2002.
Profili operativi: come si predispone e come si convalida il modello MVV cartaceo?
Compilazione: il modello MVV cartaceo risulta semplice ed intuitivo, va compilato con i dati specifici relativi alla vendita (prodotto venduto, quantità, qualità). Il documento deve essere predisposto in tre copie (tassativamente una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore) e deve essere individuato con un codice univoco e progressivo formato da quattro componenti.
Nello specifico, il codice è formato da:
dicitura MVV + numero ICQRF assegnato all’impresa + numero progressivo + anno di riferimento
(ad esempio: MVV - TV01111 - 00024 - 2020)
Convalida: esistono modalità di convalida tra loro alternative e non utilizzabili per tutte le tipologie di prodotti. Di seguito una breve descrizione di ognuna delle quattro modalità:
- timbratura successiva da parte di Comune o Ufficio Territoriale ICQRF. N.B.: è una seconda timbratura, diversa dalla prima sopracitata;
- tramite PEC - posta elettronica certificata;
- tramite microfilmatura (modalità previste per i DOCO);
- autoconvalida: di fatto una convalida solo per i prodotti confezionati che circolano esclusivamente sul territorio nazionale.
Attenzione: nel caso di convalida tramite PEC, non è necessario che sia stata effettuata la pre-timbratura da parte del Comune o dell’Ufficio territoriale ICQRF.
Le quattro modalità di convalida per il modello MVV cartaceo: descrizioni
1. Comune o ICQRF evidenziata con la prima spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”
Entro il secondo giorno lavorativo precedente la data prevista per la spedizione della merce, il produttore (speditore in questo caso) presenta i tre esemplari compilati del documento MVV al Comune o ICQRF, senza l’indicazione di data, ora di spedizione e firma del trasportatore (apposti successivamente). Non va spuntata neppure la casella 18, seppur quella di riferimento, in quanto questa operazione spetta al Comune/ICQRF che, tramite il proprio funzionario, appone anche firma, timbro e data su tutti gli esemplari.
Ora che il modello MVV è convalidato e la spedizione può iniziare, si richiede la firma del trasportatore il quale, oltre alla propria copia del modello MVV, conserva una copia da consegnare al destinatario della merce.
2. Posta elettronica certificata PEC evidenziata con la seconda spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino”
Il produttore (che in questo caso è lo speditore) invia il modello MVV compilato tramite la sua casella di posta certificata all’indirizzo di posta certificata dell’ufficio territoriale ICQRF di riferimento. Il modello MVV inviato non dovrà avere nessuna spunta evidenziata nella casella 18 in quanto tale operazione viene effettuata dopo la ricezione del messaggio di avvenuta consegna.
Una volta ricevuta la PEC di avvenuta consegna risulta necessario:
- evidenziare la terza spunta nella casella 18 del modello MVV oggetto della convalida;
- apporre i riferimenti del testo presente nel messaggio di avvenuta consegna sul retro del modello MVV (quando possibile risulta comodo stamparlo direttamente sul retro del modello);
- nella casella 18 apporre la data del messaggio di avvenuta consegna e la firma del responsabile legale del procedimento (spesso individuato nel rappresentante legale dell’azienda).
Detto ciò, non resta che consegnare al trasportatore, oltre ad un esemplare del modello MVV per sua archiviazione, anche la copia che verrà consegnata al destinatario e far partire la merce.
A questo link del Ministero per le Politiche Agricole è possibile trovare tutte le indicazioni in merito agli indirizzi PEC degli uffici territoriali dell’ICQRF da utilizzare, cosa scrivere nel testo del messaggio PEC, le formalità da seguire, esempi risolti ed eventuali errori da evitare/correggere.
3. Convalida tramite microfilmatura evidenziata con la quarta spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - terzo trattino”
Non prima di quindici ore dall’inizio del trasporto, lo speditore deve procedere alla microfilmatura del documento MVV. Il venditore consegna al trasportatore il documento e richiede la sua firma sul modello MVV. Con la merce viaggia la copia di modello MVV che verrà consegnata al destinatario.
4. Autoconvalida evidenziata con la terza spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino e comma secondo”
Questo procedimento è valido solo per la spedizione di vini confezionati, muniti di MVV prestampato dalle tipografie autorizzate e su cui viene scelta la spunta del terzo spazio nella casella 18 del documento MVV. Non viene effettuata nessuna convalida da parte di un terzo soggetto, in quanto è sufficiente che lo speditore apponga data e firma al modello MVV e consegni un esemplare al destinatario.
La nuova modalità di emissione del documento: MVV in formato elettronico
Negli ultimi anni, il legislatore ha spinto verso la digitalizzazione dei processi e degli adempimenti in modo importante. Anche per il modello MVV sopra descritto sarà in vigore, se non prorogata, l’obbligatorietà della procedura elettronica a partire dal 1° gennaio 2021.
L’emissione del documento MVV in formato elettronico, denominato MVV-E, è possibile attraverso il portale SIAN già a partire da aprile 2018. Tale modalità di emissione elettronica, sia per i prodotti sfusi che per quelli confezionati, ha affiancato, durante la scorsa vendemmia 2019/2020, la modalità di emissione “cartacea” sopra descritta e importanti disposizioni operative sono contenute nel Decreto ICQRF protocollo 338 del 13/04/2018.
Le caratteristiche principali del documento MVV-E riguardano:
- i tempi di emissione. Non sono previste indicazioni per l’emissione e validazione del documento, essendo sempre obbligatoria l’indicazione della data e ora di partenza della spedizione. Tali riferimenti temporali non possono mai essere antecedenti alla validazione del documento;
- il trasporto deve iniziare entro un’ora dall’orario indicato nel documento MVV-E già validato. Nel caso in cui il trasporto inizi dopo un’ora il documento MVV-E non è più valido e deve essere necessariamente annullato e riemesso;
- il supporto su cui il documento può essere conservato e reso disponibile. Il documento MVV-E può essere stampato su carta o possono essere annotati su un documento commerciale già presente gli estremi della sua validazione, per renderli visibili in fase di controllo, o essere conservato su un supporto elettronico mobile come ad esempio uno smartphone. Bisogna porre molta attenzione nella scelta del supporto da utilizzare, nel caso in cui la circolazione dei prodotti superi il territorio nazionale. Solo la stampa dell’MVV-E può scortare i trasporti di prodotti al di fuori del confine italiano, nei soli casi previsti dalla legge e agevolati per i piccoli produttori di vino;
- un particolare interessante riguardante il documento MVV-E riguarda la sua implicita funzionalità di certificazione. Solo compilando correttamente la casella 17 del modello elettronico, infatti, tale documento può essere utilizzato come certificato per l’esportazione di cui all’art. 12, c. 1, lettera a) del Reg. UE 2018/273, oppure come certificato della provenienza, qualità, annata e varietà del prodotto vitivinicolo. Tale certificazione è disponibile in sei lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e cinese), non è obbligatoria ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. Come citato in precedenza, il documento MVV può essere utilizzato dai piccoli produttori vitivinicoli, non dotati di deposito fiscale per effettuare la spedizione del prodotto al di fuori del territorio italiano, ma attenzione: va sempre verificata la disponibilità del cliente ad accettare il documento MVV! Nel caso in cui non venisse riconosciuta l’agevolazione di piccolo produttore oltre Italia, si dovrà necessariamente appoggiare la spedizione ad un deposito fiscale italiano.
Per concludere, quando può considerarsi emesso il documento MVV-E? Esclusivamente dopo la sua validazione da parte del sistema, che avviene tramite l’apposizione di codice MVV e marca temporale. Tale operazione di validazione rende unico e non più modificabile il documento MVV-E, leggibile da diversi dispositivi grazie all’apposizione del QR code.
Prova del fatto che il modello MVV-E diventa unico e non più modificabile è il necessario annullamento del documento, che dovrà essere quindi riemesso qualora si verifichino variazioni relative al trasporto (esempio: ritardo nell’inizio del trasporto superiore ad un’ora) prima che lo stesso inizi.
Dott.ssa Federica Milani, commercialista
©RIPRODUZIONE RISERVATA