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Forlì, 30/10/2020
Prot. n. 613/2020

I recipienti ammessi nel settore vinicolo

GSA Studio

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Nell'ambito della presentazione dei prodotti vitivinicoli, un ruolo molto importante è svolto dai recipienti. La normativa indica il materiale, la volumetria, il colore, e altri parametri per i vari recipienti, e quale tipologia di prodotto può esservi contenuta.

Di seguito vedremo quale sia il recipiente giusto e per quale prodotto, nel rispetto della normativa e dei disciplinari di produzione.

Partiamo dall'uso di contenitori particolari riportato nel Testo Unico della Vite e del Vino, all'art. 47:

  • per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito, in tutto o in parte, con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio;
  • per «bottiglia marsala» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico, raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
  • per «fiasco toscano» si intende un contenitore in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini a IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare contenitori diversi.

Tali recipienti possono avere determinate caratteristiche, come riportato dal Decreto 13 agosto 2012, all'articolo 15. Disposizioni relative a tipologia, materiali, colori e capacità dei recipienti nei quali sono confezionati i vini IGP si trovano nelle vigenti norme generali comunitarie e nazionali in materia. Gli specifici disciplinari IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.

Fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione, ai fini dell'immissione al consumo, i vini DOP sono confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono limitare la gamma delle capacità utilizzabili. In tale ambito è contemplato:

  • l'uso dei particolari tipi di bottiglia per i relativi vini DOP italiani;
  • l'uso esclusivo delle bottiglie di vetro per vino spumante di cui all'art. 69 del Regolamento, anche per le categorie di prodotto non recanti una DOP o IGP.

Infatti, ai fini dell'immissione al consumo, sono ammesse le seguenti capacità:

  • per recipienti della capacità non superiore a 1.500 ml, soltanto i valori di capacità previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia, riportate nell'allegato I del D.Lgs. 12/2010, per le varie categorie di vini;
  • per i vini DOCG, recipienti di altre capacità, comunque non superiore a 6 litri, fatte salve altre capacità superiori previste negli specifici disciplinari di produzione;
  • per i vini DOC, recipienti di capacità non superiore a litri 60.

Come accennato precedentemente, il D.Lgs. 12/2010, all'allegato I riporta i valori delle quantità volumiche (espressi in millilitri) degli imballaggi previsti per la messa in vendita. Riportiamo i principali prodotti:

  • vino tranquillo, nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo gli otto valori seguenti: 100, 187, 250, 375, 500, 750, 1.000,1.500;
  • vino spumante, nell'intervallo tra 125 ml e 1.500 ml, solo i cinque valori seguenti: 125, 200, 375, 750, 1.500;
  • vino liquoroso, nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i sette valori seguenti: 100, 200, 375, 500, 750, 1.000, 1.500.

Quindi, a seconda della tipologia di prodotto che vogliamo ottenere, andremo a sceglierne il contenitore, la forma e la volumetria, nel rispetto della normativa e dei singoli disciplinari di produzione.

 

 

 


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