In merito alla designazione del prodotto e, in particolare, all'indicazione della varietà, le aziende rivolgono spesso quesiti sulle modalità di rivendicazione di una o più varietà e sulla loro corretta segnalazione in etichetta.
Di seguito verrà spiegata la normativa di riferimento per rispondere a questi quesiti, con l'ausilio di un esempio pratico.
La soluzione
Secondo il Regolamento (UE) 1308/2013, articolo 120, il nome di una o più varietà di uve da vino rientra nelle indicazioni facoltative per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli.
Infatti, l'articolo 50 del Regolamento (UE) 2019/33 definisce che i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi, utilizzate per l'ottenimento nell'Unione di prodotti vitivinicoli, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite di seguito:
- i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:
- qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà;
- qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà. Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.
- per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel medesimo Regolamento, all'allegato IV, è possibile consultare l'elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini.
Per i prodotti vitivinicoli che non recano una DOP o una IGP, secondo l'articolo 51 del Reg. (UE) 2019/33, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione “vino varietale”, completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:
- il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
- il nome della, o delle, varietà di uve da vino.
Infine, il Testo unico della Vite e del Vino, all'articolo 45 definisce le disposizioni per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, ovvero: fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
- figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
- figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Le disposizioni precedenti si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
Quindi, per indicare il vitigno nei vini DOP o IGP occorre: seguire il disciplinare di produzione; se indico un solo vitigno almeno l'85% sia stato ottenuto da quella varietà; se indico due o più vitigni il 100% sia stato ottenuto da tali varietà. Le varietà devono essere indicate in ordine decrescente di percentuale, con gli stessi caratteri, dimensioni, colore e intensità. Infine, ogni vitigno deve essere presente almeno per 15%, ad eccezione della sua indicazione in modo descrittivo (ad esempio nella descrizione del vino spesso in retro-etichetta).
GSA Studio
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