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Forlì, 02/04/2014
Prot. n. 67/2014

Etichettatura vino


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In sede di etichettatura qualora si voglia, in forma discorsiva, far riferimento ad indicazioni e produzioni aziendali, vige la regola generale per cui tali indicazioni devono essere documentate e da non trarre in inganno il consumatore finale.

Pertanto l’utilizzo del termine “vino da uve raccolte nei vigneti situati in . . . ., nella zona di produzione del ... dop/igp”; si può usare:

  • se l’indicazione è veritiera;
  • se il prodotto è vinificato a parte rispetto ad altre partite;
  • se riportata in etichetta, in caratteri di ¼ inferiori rispetto a quelli utilizzati per indicare la denominazione obbligatoria della Dop;
  • se la movimentazione, imputabile all’indicazione utilizzata, è rintracciabile nei registri contabili di cantina, quali vinificazione, commercializzazione ed imbottigliamento.

 

 

 



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