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Forlì, 05/03/2021
Prot. n. 140/2021

Vigneti eroici e storici: caratteristiche e modalità di riconoscimento

GSA Studio

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Il Decreto 6899 del 30/06/2020 definisce i vigneti eroici e i vigneti storici, indicando i criteri per la loro individuazione e le tipologie degli interventi ammessi, come previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge 238/2016.

Vigneti eroici

La definizione data dall’art. 2 indica che “si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”.

Le caratteristiche di tali vigneti sono espresse nell’articolo 3:

  • pendenza del terreno superiore a 30%;
  • altitudine media superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
  • sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
  • viticoltura delle piccole isole.

Vigneti storici

L’articolo 2 indica che “si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata ina una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960.

La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”.

Anche in questo caso, le caratteristiche di tali vigneti sono riportate nell’articolo 3:

  • presenza sulla superficie fin da data antecedente al 1960 debitamente documentata;
  • possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    • utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
    • presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come:
        • terrazzamento;
        • ciglionamento;
        • rittochino;
        • cavalcapoggio;
        • girapoggio.

Sono considerati storici anche:

  • i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti abbiano le caratteristiche principali dell'iscrizione;
  • i vigneti afferenti ai territori che hanno ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione si riferisca alla viticoltura;
  • i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche Legge regionali o individuate da piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Gli interventi ammessi

Sono ammessi interventi volti al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti che rispondono ad uno dei seguenti parametri:

  • seguire pratiche tipiche di ciascun territorio che rispettino l'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
  • effettuare interventi che prevedono il consolidamento di strutture permanenti o semipermanenti e preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
  • utilizzare vitigni autoctoni o autorizzati da specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è localizzato il vigneto;
  • effettuare interventi atti a valorizzare la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla ''viticoltura eroica e storica'' mediante l'uso di un marchio nazionale che verrà introdotto con un nuovo provvedimento.

Come richiedere il riconoscimento

  • i soggetti interessati presentano alle Regioni di competenza, secondo le modalità da esse stabilite, la domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico allegando la documentazione comprovante;
  • l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande viene gestita dalle Regioni;
  • pubblicazione dell'elenco dei vigneti riconosciuti come eroici o storici;
  • controlli di verifica da parte delle Regioni degli interventi per cui sono stati erogati contributi.

 

 

 

 


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