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Forlì, 04/02/2022
Prot. n. 95/2022

La denaturazione delle fecce: modalità e tempistiche

Redazione

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In tema di sottoprodotti della vinificazione, un adempimento obbligatorio da rispettare riguarda la denaturazione delle fecce di vino.

Di seguito vedremo la normativa di riferimento e gli obblighi previsti.

La Legge 238/2016, articolo 13, comma 1 definisce il periodo oltre il quale è vietata da detenzione di fecce non denaturate in cantina: “la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri”.

Il successivo comma 5 stabilisce l'obbligatorietà di denaturare le fecce prima del loro smaltimento: Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con Decreto del Ministro. Il Decreto Dipartimentale 746/2020 - allegato definisce le modalità di denaturazione:

  • le fecce di vino avviate alla distillazione sono denaturate con l'aggiunta di cloruro di litio (LiCl);
  • le fecce di vino destinate all'uso agronomico sono denaturate con l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo (FeSO4).

Al termine delle operazioni di denaturazione:

  • il cloruro di litio è presente nei prodotti addizionati nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;
  • il solfato ferroso per uso agricolo è presente nelle fecce di vino nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.

Le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della L. 238/2016 e del Decreto Ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con ... ” o altre equivalenti, seguita dall'indicazione del denaturante impiegato.

Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con ... ”  seguita dall'indicazione del denaturante utilizzato.

 

 

 

 

 


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