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Forlì, 20/04/2023
Prot. n. 295/2023

La vendita di bottiglie non etichettate

GSA Studio

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In merito al trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati, ci vengono spesso espressi dubbi in merito alla possibilità e alle modalità di vendere bottiglie di vino non etichettate.

Vedremo, nella soluzione, la normativa di riferimento e un esempio pratico.

La soluzione

In genere, il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati non etichettati è ammesso, purché le dichiarazioni obbligatorie imposte dalla normativa sull’etichettatura figurino sul documento di trasporto, oltre alle altre indicazioni previste dalle istruzioni allegate al D.M. 7490 del 2 luglio 2013.

Il documento di trasporto in questione è l’MVV e le informazioni sono da riportare nella casella n. 17 2d - Altre informazioni.

In dettaglio, le indicazioni obbligatorie sono:

  • Designazione della categoria (es. Vino);
  • Denominazione della DOP/IGP (se presente);
  • Menzione tradizionale IGP/DOP/IGT/DOC/DO CG in sigla o per esteso;
  • % alcol effettivo:
        • per i vini, il titolo alcolometrico effettivo;
        • per prodotti non fermentati, l'indice rifrattometrico o la massa volumica;
        • per prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale;
        • per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.
      • RICORDA: il titolo alcolometrico effettivo (espresso in %vol e in decimi di %vol) ha una tolleranza di ± 0,2%vol; il titolo alcolometrico totale (espresso in %vol e in decimi di %vol) ha una tolleranza di ± 0,2%vol; la massa volumica (espressa in g/cm3) ha una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006).
  • Provenienza/origine delle uve;
  • Imbottigliatore (se diverso dai soggetti coinvolti nel trasporto: produttore e/o committente);
  • Importatore (se presente);
  • Volume nominale;
  • Lotto;
  • Allergeni;
  • Annata (solo per DOC/DOCG).

È possibile riportare anche altre indicazioni ritenute facoltative, come ad esempio:

  • Vitigno;
  • Colore: Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella designazione del prodotto o insito nella denominazione;
  • Tenore zuccheri;
  • Menzioni tradizionali;
  • Simbolo DOP/IGP;
  • Metodi di produzione: obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o biologici in conversione;
  • Zona amministrativa più piccola o più grande per vini DOP/IGP;
  • Concorsi enologici.

Inoltre, qualora si vogliano riportare in etichetta, è possibile inserire anche le indicazioni libere:

  • Informazioni volontarie;
  • Storia dell’azienda;
  • Storia del vino e caratteristiche organolettiche;
  • Abbinamenti gastronomici;
  • Raccomandazioni per l’uso;
  • Composizione della partita;
  • Codice ICQRF;
  • Telefono, e-mail;
  • Codice a barre.

Infine, seguendo l’allegato II del D.M. 7490 del 2 luglio 2013, per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta, è obbligatorio indicare la capacità dell'imballo - Casella n.17p.

ATTENZIONE: se il prodotto in questione è a DOP/IGP è necessario verificare che il disciplinare al quale viene fatto riferimento non vieti esplicitamente il trasporto di bottiglie nude o lo ammetta con restrizioni particolari.

soluzione etichettatura

 


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