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Forlì, 24/09/2014
Prot. n. 267/2014

Titoli alcolometrici dei vini


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Il Regolamento CE 1308/2013, All. VII stabilisce il titolo alcolometrico “totale” ed “effettivo” dei vini, tale indicazione varia secondo la Categoria, la Zona Viticola e se è stato oggetto di arricchimento.

Si elencano qui di seguito i limiti minimi e massimi suddivisi per categoria, tenuto conto che il TA “Totale” (Titolo Alcolometrico “Totale”) è la sommatoria di quello effettivo e potenziale (effettivo+potenziale):

  • Zona Viticola “C” – Vino “generico” e “varietale”
    o Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 9 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se non arricchito:max 20 % vol
  • Zona Viticola “C” – Vino “IGP”
    o Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol
  • Zona Viticola “C” – Vino “DOP”
    o Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol
    o Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: nessun limite (vedi disciplinare)


Fonte: Reg. Ce 1308/2013

 



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