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Forlì, 14/01/2015
Prot. n.

Trattamento con carbone ad uso enologico


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Si ricorda che conformità al Regolamento n. 606/09, All. I A, punto 9, il “Trattamento con carbone per uso enologico è autorizzato soltanto in alcuni casi.

- il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione,

- il mosto di uve concentrato rettificato e per

- i vini bianchi,

con il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro.
Infine la pratica enologica in questione è riferita al carbone decolorante con divieto di utilizzo di altre tipologie ed usi.

Fonte: REG. 606/09

 

 

 



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