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Forlì, 04/03/2015
Prot. n.

Produzione succhi d’uva


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Il succo d’uva è il mosto d’uva non fermentato ma fermentiscibile, che è stato sottoposto a trattamenti appropriati per essere consumato come tale, avente un titolo alcolometrico volumico non superiore a 1% vol. Trattasi quindi di un prodotto avente una propria definizione, diversa dal mosto d’uva.

Il succo d’uva pertanto non può andare alla vinificazione ma è esclusivamente destinato come tale al consumo diretto. 

Ne deriva quindi che il succo d’uva non può essere usato in alcun modo nella vinificazione e non può essere detenuto nelle cantine (art. 48, comma 5 Reg. 377/79).
La destinazione del succo d’uva è sottoposta a controllo. Esso va prodotto in locali diversi o separati da quelli in cui si lavorano o si detengono vini.
In conclusione, da una cantina non può essere estratto succo d’uva, ma “mosto d’uva”, anche se i due prodotto sono identici dal punto di vista merceologico.

Fonte: Mipaaf

 

 



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