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Forlì, 29/04/2016
Prot. n. 134/2016

Vitivinicolo: dal 1° maggio 2016 entra a pieno regime il nuovo codice doganale dell'Unione


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E’ prevista per il prossimo 1° maggio 2016 la piena applicazione del nuovo codice doganale dell’Unione, già in vigore dal 30 ottobre 2013. Il nuovo sistema doganale comunitario rivoluziona il precedente apparato normativo rendendolo più snello e agevole per gli operatori riconosciuti affidabili.

Ciò si è reso possibile a seguito della approvazione, da parte della Commissione Ue, del regolamento delegato 2015/2446, che integra il regolamento 952/2013 sul nuovo codice doganale dell’Unione.

Con questo regolamento l’esecutivo comunitario ha voluto superare gli scogli del livello estremamente elevato di informatizzazione delle procedure doganali introdotte dal Cdu, creando una sorta di sistema a doppio binario con il quale gestire, su scala comunitaria, le procedure e le autorizzazioni doganali a livello telematico o, in alternativa, a livello cartaceo e telematico.

La norma in questione accompagnerà a lungo il nuovo Cdu, rivestendone carattere complementare e presentandosi come una sorta di unicum del diritto doganale sostanziale comunitario.

Di seguito una panoramica delle principali modifiche:

  • Vige la prassi dello scambio di informazioni in via elettronica, mentre le comunicazioni in forma cartacea sono ammesse solo in via eccezionale;
  • Riduzione e unificazione dei sistemi doganali (ampia eliminazione di sistemi nazionali)
  • Armonizzazione delle regole per sistemi particolari (deposito doganale, zona franca, utilizzo provvisorio e finale, perfezionamento attivo e passivo);
  • Ulteriori  facilitazioni  nel  disbrigo  doganale  per  operatori economici  autorizzati  (ad  esempio autovalutazione  e  autocontrollo,  operazione  doganale  centrale  per  procedura  semplificata  e normale/standard);
  • Organizzazione del diritto fiscale doganale favorevole all’economia (in particolare per le violazioni non intenzionali dei provvedimenti doganali);
  • Ampie opportunità di utilizzo del deposito provvisorio per le merci (deposito a lungo termine, possibilità di trasporto verso un altro luogo o a un altro detentore di autorizzazione senza transito esterno);
  • Non è richiesto il deposito di dichiarazione dal momento che le autorità doganali hanno accesso ai dati relativi agli operatori interessati dalla transazione;
  • Eliminazione  della tassazione  differenziale  per  il perfezionamento  passivo  (possibile  solo  la tassazione della plusvalenza).


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