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Forlì, 24/11/2017
Prot. n. 366/2017

Titoli alcolometrici, definizioni e limiti al consumo


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 Il titolo alcolometrico volumico (indicato come T.a.), definito in precedenza dalla legislazione vinicola come “gradazione”, riferito alla temperatura di 20°C, si distingue in:

- T.a. “effettivo”: alcole puro contenuto in 100 parti di prodotto;

- T.a. “potenziale”: l’alcole teoricamente ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri eventualmente presenti, di norma calcolati con il coefficiente di trasformazione 0,6;

- T.a. “totale”: la somma del t.a. “effettivo” e di quello “potenziale”;

- T.a. “naturale”: si intende il t.a. “totale” prima di qualsiasi arricchimento.

Nei documenti di accompagnamento relativi ai vini, il cui tenore di zucchero residuo supera i 4g/l, deve essere indicato il T.a. “effettivo” insieme a quello “totale”.

Si parla, invece, di titolo alcolometrico massico (T.a.m.), quando nei documenti di accompagnamento viene espressa la quantità in peso e si distinguono:

- T.a. massico “effettivo”: in numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto;

- T.a. massico “potenziale”: il numero di kg di alcole puro ottenibile dalla fermentazione di 100 kg di prodotto;

- T.a. massico “totale”: la somma del t.a.m. effettivo e di quello potenziale.

I valori minimi e massimi dei titoli alcolometrici variano in base alla categoria di vino, alla zona viticola e all’eventuale arricchimento.

- Zona Viticola “C” – Vino “generico” e “varietale”

• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 9 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol

- Zona Viticola “C” – Vino “IGP”

• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: max 20 % vol

- Zona Viticola “C” – Vino “DOP”

• Limite minimo TA “effettivo” anche dopo arricchito: min 4,5 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se arricchito: max 15 % vol

• Limite massimo TA “Totale” se non arricchito: nessun limite (vedi disciplinare)



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