banner-stampe Limiti e tipologie zuccherine per i vini tranquilli


Forlì, 29/11/2017
Prot. n. 371/2017

Limiti e tipologie zuccherine per i vini tranquilli


Stampa
 

Per i vini tranquilli IGP e DOP, salvo diverse indicazione dei disciplinari di produzione, non è obbligatorio indicare in etichetta le tipologie zuccherine. 

Per tale ragione, non dichiarandole, può essere immesso sul mercato un vino tranquillo con un qualsiasi contenuto zuccherino purché compreso tra 0 e 45 g/litro.

Se si vuole, però, dare una migliore e più precisa informazione al consumatore, può essere indicata, ma rispettando sempre i limiti previsti per tale categoria:

- Secco o asciutto: fino a 4 g/litro;

- Abboccato: da oltre 4 a 12 g/litro;

- Amabile: da oltre 12 a 45 g/litro;

- Dolce: da 45 g/litro in su, senza dei limiti specifici.

I limiti sopra riportati non valgono per le 4 categorie di spumanti, per i vini liquorosi, frizzanti e frizzanti gassificati e per il mosto di uve parzialmente fermentato. È importante dire anche che i limiti suindicati non sono granitici, ma per essi è ammessa una tolleranza di max 1g/litro.



©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

0_gsa_footer Limiti e tipologie zuccherine per i vini tranquilli