Ritenete che il fabbricato rurale strumentale all’attività agricola di proprietà di agricoltore pensionato (previdenza agricola) non più iscritto INPS e con partita Iva chiusa, che usa l’immobile per una o più delle attività indicate nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sotto citato debba pagare l’IMU?
Vi riporto di seguito il seguente articolo: “Per gli agricoltori in pensione non si ritiene sia applicabile la strumentalità, in quanto i fabbricati debbono avere il requisito di essere strumentali all'attività agricola, che nel caso di pensionato in agricoltura ovviamente non è più esercitata. Al pensionato in agricoltura poteva concedersi l'esenzione ICI della casa di abitazione, anche senza attività agricola ma con partita iva, ma ai fini IMU la casa di abitazione è soggetta all'imposta come una qualsiasi altra civile abitazione, anche se variata in A/6”.
Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 3/DF, ha precisato che la strumentalità di un fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale ma occorre fare riferimento alle caratteristiche oggettive, che sono quelle elencate nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993: “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”.
A completamento della disciplina applicabile a tali fattispecie, bisogna richiamare l’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
La lettura del DM 26 luglio 2012 (fabbricati rurali), mi sembra non aggiunga ho precisi nulla di nuovo in merito alle agevolazioni attribuibili agli immobili strumentali in questione.