Forlì, 20/02/2019

La donazione (parte II°): le imposte

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Rivista: nº 02 Febbraio 2019
Paolo Tonalini

La Rivista | nº 02 Febbraio 2019


La donazione (parte II°): le imposte

di Paolo Tonalini, notaio

L’imposta di donazione è stata reintrodotta nel nostro ordinamento a partire dal 3 ottobre 2006 (Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262), dopo che era stata abolita il 25 ottobre 2001.

L’imposta di donazione si applica alle donazioni stipulate dal 1° gennaio 2007 (si fa riferimento alla data dell’atto notarile).

L’imposta di donazione si applica su tutti i beni che ne sono oggetto (denaro, titoli, beni mobili e immobili), con le sole eccezioni espressamente previste dalla legge. I titoli di Stato o equiparati sono esenti dall’imposta di successione, ma sono tassati in caso di donazione.

Sono tassate anche le aziende e le partecipazioni in società di ogni genere (escluso l’avviamento), a meno che ricorrano le condizioni previste dalla legge per applicare l’esenzione a favore dei discendenti e del coniuge.

LA VALUTAZIONE DEI BENI

I beni oggetto di donazione sono tassati in base al valore che essi hanno nel momento in cui si stipula l’atto di donazione.

Per quanto riguarda gli immobili, però, rimane la possibilità di ricorrere alla valutazione catastale. Terreni agricoli e fabbricati, dunque, non sono soggetti ad accertamento quando viene dichiarato un valore superiore a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita per il coefficiente previsto dalla legge, con il procedimento noto come “valutazione automatica”. Le norme che hanno eliminato la valutazione automatica dalle compravendite immobiliari, infatti, non valgono per le donazioni, alle quali continuano ad applicarsi le regole precedenti. Naturalmente la valutazione automatica presuppone l’esistenza di una rendita catastale, quindi non si applica mai ai terreni edificabili, e neppure ai fabbricati privi di rendita. In questo caso è inevitabile indicare il loro valore di mercato.

Per quanto riguarda le aziende, il valore si determina in base alla differenza tra attività e passività. Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario si considerano le attività e le passività risultanti dall’ultimo inventario regolarmente redatto. È espressamente previsto che tra le attività aziendali non si consideri l’avviamento, contrariamente a quanto avveniva in passato.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società di qualsiasi genere (non quotate in borsa o in mercati regolamentati) si considera il valore proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti in seguito.

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Stampato in data 13/12/2025