La Rivista | nº 05 Maggio 2020
Fondi rustici in territori montani.
Agevolazione applicabile anche in caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria
di Luigi Cenicola, esperto fiscale
Di recente la Cassazione (Ordinanza n. 2168/2020) ha affermato che l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. n. 601/1973, art. 9, comma 2, è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione “ordinaria” dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, qualora l’acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto- coltivatrici, singole o associate.
Prima di commentare il pronunciamento dei giudici di legittimità sembra opportuno richiamare l’attenzione sui principali aspetti dell’ordinanza citata ovverosia:
- l’usucapione ordinaria di fondi rustici;
- l’agevolazione di cui al D.P.R n. 601/1973, art. 9, comma 2.
Quest’ultima nasce con lo specifico intento di salvaguardare il patrimonio fondiario e coloro che ne traevano sostentamento. Erano chiare al legislatore la difficoltà di coltivare i fondi in aree così particolari; difficoltà connesse ad una situazione di particolare disagio delle popolazioni locali alle prese con l’asperità dei luoghi, le condizioni climatiche particolarmente difficili senza contare una resa economica poco redditizia. Difficoltà che avevano indotto buona parte dei residenti ad abbandonare quei territori in cui la loro presenza aveva costituito fino a quel momento l’unico presidio a salvaguardia del patrimonio forestale.
Pertanto, con l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 venne introdotta una norma di favore disponendo che nei territori montani, come definiti dal comma 1, “I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.
Con la riforma dell’imprenditoria agricola tali agevolazioni sono state poi estese allo IAP.
Tuttavia, il suddetto articolo è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2013 quando, a seguito della revisione dell’art. 1, Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro), operata dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 10, comma 4, è mutato il regime impositivo degli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
La conseguenza di tali modifiche è stata la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste da leggi speciali, per cui sono venuti meno i benefici fiscali concessi per l’acquisto di terreni agricoli (compendio unico, imprenditoria giovanile, territori montani, ecc.).
Unica a rimanere in vita, in virtù di una norma che ha introdotto una specifica esclusione dall’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni in oggetto, la normativa in materia di piccola proprietà contadina è attualmente disciplinata dalla Legge n. 25/2010, di conversione del D.L. n. 194/2009 (Milleproroghe).