La Rivista | nº 11 Novembre 2019
Il Modello Unico SC per le società agricole in opzione: non sempre il forfait comporta una semplificazione
di Alberto Rocchi, dottore commercialista e revisore contabile
Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio del Modello Unico, tornano i dubbi sulle numerose questioni irrisolte che continuano a caratterizzare il regime opzionale per le società agricole. Più in particolare, le società di capitali che hanno adottato il sistema di tassazione catastale, devono affrontare il difficile compito di conciliare le regole generali con quelle specifiche del sistema forfettario, con risultati non sempre soddisfacenti sul piano della coerenza sistematica. In questo contributo, senza nessuna pretesa di esaustività, cercheremo di affrontare alcune tra le problematiche principali, aiutandoci con alcuni esempi numerici.
1. La tassazione catastale: il passaggio dal risultato di bilancio all’imponibile fiscale per la società che svolgono attività esclusivamente rientrante nell’art. 32 o attività accessorie.
Per la determinazione della base imponibile, le società agricole in opzione devono compilare il quadro RF attraverso tre passaggi:
A. EMERSIONE DEL REDDITO DETERMINATO SU BASE CATASTALE
Nel rigo RF9 deve essere indicato il reddito determinato su base catastale. Si tratta del reddito agrario dei terreni posseduti e condotti dalla società nel corso del periodo d’imposta, cui vanno sommate le rivalutazioni previste dalla legge.
B. STERILIZZAZIONE DEI COSTI
Nel rigo RF31, con codice 8, devono essere indicati tutti i costi dell’attività agricola che nel regime opzionale diventano non deducibili. Non è necessario specificare negli appositi righi le singole riprese (es. spese di rappresentanza, sopravvenienze, ecc.) in quanto la variazione in aumento “totale” annulla tutti i costi di bilancio e rende inefficaci le regole specifiche di determinazione del reddito. Anche gli eventuali interessi passivi non deducibili non hanno alcuna rilevanza nelle società in opzione; di conseguenza, non sarà necessario compilare il quadro RF nei righi 118 e seguenti. Sul punto, coordinando le indicazioni fornite dalla R.M. 28 dell’11 aprile 2018 con i principi generali, si può affermare che:
- le eccedenze di interessi passivi riportabili da esercizi precedenti gestiti in regime ordinario, durante i periodi d’imposta di vigenza dell’opzione, restano “congelati”, essendo consentito il loro utilizzo solo in caso di rientro nel regime ordinario;
- non si calcolano le eccedenze di ROL maturate in vigenza dell’opzione, in quanto non riportabili nemmeno nei periodi successivi di cessazione del regime catastale;