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Cosa si intende per affitto di fondo rustico di cui alla legge 203/82? Affittare una serra equivale ad affittare un fondo rustico?

Stante alla normativa vigente, che purtroppo non si è adeguata al nuovo concetto di imprenditore agricolo  espresso dall’art. 2135 del c.c., un contratto di affitto può qualificarsi come “affitto di fondo rustico” ed essere soggetto alla disciplina di cui alla L. 203/82 se oggetto dell’affitto è un fondo agricolo (produttivo).

Per cambiare queste regole e renderle coerenti con i nuovi concetti espressi sia dal codice civile art. 2135, sia dalla legge di orientamento 228/81 sarebbe necessario poter contare su un legislatore illuminato che abbandonasse quel refuso storico che è il fondo rustico.

Infatti, fino a quando nelle leggi per l'agricoltura si continuerà a scrivere questo concetto, non faremo nessun passo in avanti e continueremo a rilegare l’agricoltura a ruoli con non permetteranno di crescere, ma soprattutto di sfruttare a pieno le opportunità che comunque il legislatore in qualche modo ha voluto concedere agli imprenditori agricoli.

Ancora oggi la giurisprudenza ritiene non esista un fondo rustico senza terra coltivata e che i fabbricati e le serre debbano essere pertinenze, cioè accessori, dimenticando che l’impresa agricola ha subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi: il progresso tecnologico consente di ottenere prodotti “merceologicamente” agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.

C'è una sola sentenza, la n. 5942/1993 che di fronte ad un fondo costituito in gran parte da serre fisse, ha ritenuto di classificarlo come fondo attrezzato (però non ci è noto sapere se si trattava di colture in terra o sopraterra).

Ma poi ne sono uscite molte altre di segno opposto fra cui la n. 5403 dell’ 11 aprile 2001 molto chiara con un interessante commento proteso alla speranza di un mutamento interpretativo della suprema corte sul concetto di fondo rustico. Ma sono passati 14 anni e nulla è cambiato.

La cornice economica si riflette sull’attività, inducendone un diverso atteggiarsi dell’impresa, dei sistemi di produzione, della struttura stessa dell’azienda. In particolare si realizza, nell’organizzazione dei fattori della produzione, un distacco dell’attività dalla terra, intesa nel tradizionale senso di “fondo rustico” , ma si intensifica, per converso, un legame con il “territorio” che costituisce sempre più un humus fortemente connotato dalla presenza dell’uomo-imprenditore agricolo.

Basterebbe un solo articolo da inserire nel codice civile: il fondo rustico è l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per lo svolgimento di una delle attività previste dall'art. 2135 c.c.- , cioè l'alter ego dell'azienda commerciale.

Avremmo fatto bingo!!

Consulenzaagricola.it ritiene che sia giunto il momento di cominciare ad invertire la rotta e, coerentemente con i nuovi principi cardine dell’impresa agricola così come espressi dall’art. 2135 del c.c., se una serra è iscritta nel catasto fabbricati categoria D10 ed è quindi destinata alla produzione agricola possa essere assimilata al fondo rustico per “destinazione”.

Se non è accatastata nel D10 allora è fabbricato “commerciale”.

Questo il nostro pensiero con la speranza che qualora sia condiviso, si possano creare le condizioni affinché la prassi comune, diventi una regola generale che convinca il legislatore sulla opportunità di rivedere e adeguare anche la normativa in materia.

 



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