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Attenzione ai rimborsi chilometrici pagati ai dipendenti

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 30 ottobre 2015 è intervenuta sul trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti inviati in trasferta.

La recente risoluzione, non delinea novità rispetto alle precedenti interpretazioni che l’Agenzia ha sin qui pubblicato, ma conferma quanto già più volte espresso.

Il rimborso spese chilometrico, riconosciuto al lavoratore dipendente chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in sede diversa da quella contrattualmente prevista, ai fini dell’imposizione viene considerato esente da imposte e contributi qualora:

-          Il risarcimento sia limitato ai chilometri effettivamente percorsi dal lavoratore dipendente;

-          La prestazione lavorativa venga effettuata in Comune diverso da quello nel quale è situata la sede di lavoro;

-          Il calcolo dei chilometri avvenga in relazione alle tabelle ACI e si riferisca all’automezzo utilizzato dal dipendente.

La risoluzione sopra indicata, con riferimento al caso specifico per il quale è stato chiesto l’interpello, precisa che il valore massimo risarcibile esente da imposizione fiscale e previdenziale è quello calcolato partendo dalla sede aziendale sino alla sede di destinazione ove viene inviato in trasferta il lavoratore.

Il rimborso chilometrico eventualmente riconosciuto al dipendente in misura superiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, dovrà quindi essere soggetto a ritenute fiscali e previdenziali e quindi equiparabile a reddito imponibile.

Il caso di specie, esaminato dall’Agenzia, fa riferimento alle modalità di trattamento fiscale dei rimborsi spese nel caso in cui il dipendente raggiunga la sede presso la quale viene inviato in trasferta partendo però dalla residenza e non dalla sede di lavoro.

L’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il tragitto percorso dal lavoratore partendo dalla propria residenza sia inferiore rispetto al tragitto percorso dalla sede di lavoro fino al luogo di destinazione, il rimborso chilometrico è interamente esente. Mentre nel caso in cui il tragitto percorso dal lavoratore partendo dalla propria residenza sia superiore rispetto al tragitto percorso dalla sede di lavoro fino al luogo di destinazione, il rimborso chilometrico maggiormente erogato deve essere assoggettato a contributi ed irpef.

 

 



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