Area Riservata

Archivio

Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il 31 dicembre 2015  termina il regime dei diritti di impianto dei vigneti che sarà sostituito dal 1° gennaio 2016 con un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che – di fatto – rappresenta una liberalizzazione controllata.

Il 15 dicembre 2015, il Ministro delle politiche agricole ha firmato il decreto ministeriale  che stabilisce le modalità di applicazione del nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che fa seguito ad un decreto ministeriale del 19 febbraio 2015.

Il nuovo sistema di autorizzazioni

A partire dal 1° gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione ai sensi del Decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015.

Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si basa su tre principi:

  • abolizione dei regime dei diritti di impianto dei vigneti;
  • introduzione di un nuovo sistema di autorizzazione all’impianto dei vigneti;
  • aumento controllato delle superfici vitate.

Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che intendono impiantare un vigneto non dovranno più possedere o acquistare i diritti di impianto; tuttavia non ci sarà una libertà di impianto. Infatti i viticoltori che vogliono realizzare un reimpianto o un nuovo impianto di vigneto dovranno avere un’autorizzazione all’impianto, che sarà concessa gratuitamente dal Ministero delle politiche agricole, tramite la Regione.

Le autorizzazioni sono concesse gratuitamente e hanno una durata massima di tre anni. È prevista una sanzione per il viticoltore che chiede un’autorizzazione e poi non procede all’impianto del vigneto.

Le autorizzazioni ricevute non saranno trasferibili, né a titolo oneroso né a titolo gratuito; questa è una differenza sostanziale con il precedente regime dei diritti di impianto. Saranno consentiti solamente i trasferimenti in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, successione).

L’aumento controllato delle superfici vitate

La possibilità di incrementare le superfici vitate non è illimitata. Infatti, per evitare aumenti eccessivi delle produzioni, lo Stato membro può concedere autorizzazioni fino ad un massimo dell’1% annuo della superficie vitata nazionale.

L’agricoltore, che presenta una richiesta di un’autorizzazione, può andare incontro a due situazioni:

1) se le richieste di autorizzazione ammissibili risultano inferiori ai 6.500 ettari (1% annuo della superficie vitata nazionale), queste sono tutte accettate;

2) se le richieste di autorizzazione ammissibili risultano superiori ai 6.500 ettari, sono concesse in proporzione (criterio del prorata) e/o in base a criteri di priorità.

I criteri di priorità sono fissati dai regolamenti comunitari e non modificabili dagli Stati membri: giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e territoriale, incremento della qualità dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica e aumento della dimensione dei piccoli vigneti, comportamento precedente, organizzazioni senza scopo di lucro a finalità sociale.

Qualora la superficie assegnata risulti inferiore al 50% della superficie richiesta, il viticoltore potrà rinunciare all’assegnazione entro tempi limitati. Le superfici non assegnate a causa di rinunce potranno essere riassegnate in aumento nelle annualità successive.

Ricevuta l’autorizzazione per nuovo impianto il produttore avrà tre anni di tempo per effettuare l’impianto e potrà essere sanzionato se non lo realizza.

Il Decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 stabilisce un’applicazione di tipo nazionale e non regionale del nuovo sistema di autorizzazioni. Infatti, l’Autorità pubblica competente per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero delle politiche agricole.

Questa scelta – molto contestata da alcune Regioni – consente di massimizzare la disponibilità di autorizzazioni a favore delle aree che hanno maggiore interesse ad accrescere le proprie superfici.

Le domande per le autorizzazioni vanno presentate al Ministero per le politiche agricole dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, in modalità telematica nell’ambito del SIAN.

Il Ministero stabilisce l’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto e comunica l’elenco alle Regioni.

A sua volta, le Regioni comunicano al viticoltore le autorizzazioni concesse, entro il 1° giugno di ogni anno.

Il reimpianto nella stessa azienda

I viticoltori che estirpano un vigneto  dopo il 1° gennaio 2016, chiedono e ricevono automaticamente l’autorizzazione ad effettuare il reimpianto.

L’autorizzazione al reimpianto può essere concessa anche prima dell’estirpazione, purché questa avvenga entro quattro anni dalla data del nuovo impianto. In questo modo non diminuisce la superficie vitata in produzione.

La differenza fondamentale con il sistema precedente è che le autorizzazioni al reimpianto non potranno essere trasferite (vendute).

Il viticoltore che espianta senza reimpiantare

La novità più importante riguarda il viticoltore che espianta senza interesse a reimpiantare.

Nel precedente regime dei diritti di impianto, tale viticoltore maturava un diritti al reimpianto che poteva vendere a terzi. Nel nuovo sistema in vigore dal 1° gennaio 2016, il viticoltore può chiede un’autorizzazione all’impianto, ma non cedibile a terzi, essendo il reimpianto vincolato all’azienda.

In caso di mancata richiesta di reimpianto, l’autorizzazione decade e l’ettaro corrispondente viene perso. Questa norma genera il rischio di una pericolosa erosione del “vigneto Italia”, in quanto molti viticoltori anziani, dopo l’espianto, non effettueranno i reimpianti, senza possibilità di vendere i diritti, andando ad erodere il patrimonio viticolo nazionale.

I vecchi diritti in portafoglio

Il caso più complesso del nuovo sistema riguarda i vecchi diritti di impianto in portafoglio; si tratta di diritti all’impianto che il possessore non ha esercitato entro il 31 dicembre 2015. In Italia sono circa 40.000 ettari.

Ai viticoltori che detengono, al 31 dicembre 2015, i diritti di impianto ancora validi è data la possibilità, fino al 2020, di convertire tali diritti in autorizzazioni.

Siccome le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, di fatto, le autorizzazioni così ottenute scadono al più tardi il 31 dicembre 2023.


Angelo Frascarelli

©RIPRODUZIONE RISERVATA
Angelo Frascarelli
convegno-ai-09-04-24 Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Please publish modules in offcanvas position.