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Attività di orto-florovivaismo. Inquadramento amministrativo e fiscale

L’attività di ortoflorovivaismo si riferisce essenzialmente alla coltivazione di piante e fiori che può essere effettuata dall’imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l’eventuale utilizzo di serre fisse o mobili.

L’attività di ortoflorovivaismo è ritenuta ormai, per dottrina e giurisprudenza consolidata, un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, rientrando nella coltivazione del fondo tutte quelle “attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”, sicuramente di carattere vegetale e che utilizzano o possono utilizzare lo stesso fondo.

In relazione agli ultimi interventi ministeriali e giurisprudenziali ed a seguito della modifica dell’articolo 2135 del Codice Civile, novellato dal comma 1, dell’articolo 1, del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, con questo manuale si cerca di rendere completo ed organico il comportamento da adottare relativamente all’inquadramento e alla tassazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap dell’attività ortoflorovivaistica.

Nel manuale abbiamo rappresentato le opportunità introdotte dal legislatore ed anche i limiti a cui fare attenzione al fine di non incorrere in sanzioni.


Il manuale è scaricabile gratuitamente cliccando qui


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