È scaduto lo scorso 1° ottobre il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo trimestre, o al primo semestre per coloro che hanno inteso provvedervi in tal modo.
Nell’originaria formulazione, il c.d. spesometro avrebbe dovuto essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’esclusione del secondo trimestre il cui invio era anticipato al 16 settembre.
Successivamente con il D.L. 148/2017 è stata riconosciuta la facoltà di trasmettere lo spesometro con cadenza semestrale.
Con la finanziaria 2018 il termine dell’invio del 2° trimestre (o primo semestre) è stato differito dal 16 settembre al 30 settembre.
Infine, il D.L. 87/2018 ha previsto che l’invio del terzo trimestre 2018 debba essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio 2019, facendone così corrispondere i termini con la trasmissione del secondo semestre oltre che al quarto trimestre 2018.
La correzione degli errori
Qualora sia stata inviata una comunicazione contenente dati errati è possibile annullarla e provvedere all’invio di una ulteriore comunicazione contenente i dati correnti, oppure rettificare la comunicazione già inviata modificando i dati non corretti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato nelle FAQ presenti sul sito che :
- qualora i dati di una fattura siano trasmessi più volte in file diversi saranno accettati e memorizzati come distinti documenti;
- l’invio dei dati rettificativi non può avvenire congiuntamente all’invio del normale flusso di trasmissione delle fatture;
- qualora sia stato scartato un file contenente più fatture, anche se lo scarto è relativo ad una sola fattura, è necessario ritrasmettere l’intero file.
Le sanzioni
In base al D.L. 193/2016, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Il decreto ha inoltre previsto il dimezzamento della sanzione entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 104/E del 2017, ha precisato che in caso di omessa o errata trasmissione della comunicazione, sono applicabili le sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97 (ravvedimento operoso).
Per maggior chiarezza riportiamo di seguito un esempio per comprendere il calcolo della sanzione con l’applicazione delle riduzioni previste dal D.lgs.472/97.
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