Mancano pochi giorni alla scadenza del 17 dicembre 2018 (il 16 è una domenica) per il pagamento della prima, o unica, rata dell’IMU e della TASI. Entro tale data, infatti, chiunque possieda immobili diversi da quelli per cui sono state previste esclusioni o esenzioni da parte del comune, è tenuto al versamento dell’imposta.
Chi paga la TASI?
La TASI è l’imposta che grava sui fabbricati rurali strumentali, i fabbricati a disposizione e le aree edificabili (non possedute e condotte da agricoltori professionali). L’imposta è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune ed è disciplinata soprattutto dai singoli regolamenti degli enti locali: proprio per questo è possibile che ci siano significative differenze tra un territorio e l’altro.
Chi paga l’IMU?
In linea generale sono soggetti a IMU i terreni, fabbricati e aree edificabili ubicati in Italia. Inoltre,
Il legislatore ha previsto alcune esenzioni, tra cui:
- i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti individuati nella Circolare 9/1993;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le aree edificabili possedute e condotte da agricoltori professionali iscritti all’INPS;
- i fabbricati strumentali di categoria catastale D/10 che rispettano i requisiti di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- I fabbricati ad uso abitativo destinati ad abitazione principale con esclusioni di quelli aventi le caratteristiche di immobile di lusso;
- i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. L’esenzione riservata a tale tipologia di terreni è estesa anche:
- al familiare coadiuvante del coltivatore diretto;
- al proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola “coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- nel caso in cui coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente;
- in presenza di terreni agricoli non coltivati (come specificato dall’art. 1, D.L. n. 4/2015).
È bene ricordare che anche le unità collabenti (ruderi), inabitabili e inagibili, registrate al catasto con la categoria F2 non sono soggette ad IMU purché l’area di sedime non risulti edificabile.
Gli impianti fotovoltaici, se soggetti all’obbligo di accatastamento, sono da considerarsi a tutti gli effetti beni immobili e come tali soggetti a IMU. Nella Circolare 36/E del 19/12/2013, l’Agenzia ha precisato i parametri in termini di potenza e superficie entro i quali un impianto fotovoltaico non determina un autonoma rilevanza catastale ed ha definito che gli impianti fotovoltaici costituiscono:
- beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato;
- beni mobili, quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.
Nella stessa circolare, l’Agenzia ha anche precisato che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando:
- esiste l’azienda agricola, cioè vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola;
- risulta soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E/2009.
Come si calcola l’IMU?
L'IMU sui terreni agricoli si calcola applicando al reddito dominicale, aumentato del 25%, il moltiplicatore 135. Per le aree edificabili, non condotte da IAP e CD, invece, l’imposta si calcola sul valore di mercato dell’immobile. La base imponibile per i fabbricati, invece, è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della tipologia di immobile.
Tipologia di Fabbricati |
Coefficiente |
Da A/1 a A/11 esclusa A/10; C/2, C/6 e C/7 |
160 |
B, C/3, C/4 e C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
C/1 |
55 |
D (diverso da D/5) |
65 |
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alle percentuali di possesso conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Successivamente dovranno essere detratte eventuali detrazioni o riduzioni dell’imponibile o dell’imposta previste a livello nazionale o, come già sopra annunciato, dal Regolamento comunale.
Metodi di pagamento
Per il pagamento di entrambe le Imposte, IMU e TASI, deve essere utilizzato l’apposito modello F24 da presentare in banca o alla posta, usando i relativi codici tributo. Entrambe le imposte possono essere oggetto di compensazione con altri crediti d’imposta.
Per ulteriori informazioni sul calcolo dell’imposta per l’annualità 2018 consultare le nostre circolari: 180/2018 e 183/2018
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