Con l’interpello n.15/2019, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere sull’aliquota IVA applicabile al miscanto, asserendo che l’aliquota di tale prodotto è quella del 22% nelle ipotesi che esso sia ceduto in forma grezza, trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellets.
Il miscanto è un’erbacea perenne che ha buone proprietà ai fini degli utilizzi energetici. Utilizzato solitamente sotto forma di cippato o pellet, rappresenta una buona fonte di calore di origine naturale alternativa alle tradizionali risorse forestali.
Inoltre, il miscanto è utilizzato per essere convertito in biocarburanti.
Il quesito
Una società dedita alla produzione di miscanto provvedeva alla vendita dello stesso sia in formato greggio che nelle tipiche prime lavorazioni (trinciato, pressato o pellets) e, non trovando una specifica allocazione a questo prodotto nelle voci doganali, riteneva che il prodotto potesse essere assoggettabile all’aliquota IVA del 10% similmente alla paglia.
Parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, ottenuto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, afferma che per la voce doganale 12.13 “Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets” non contempla altre tipologie di prodotti se non la paglia e la lolla di cereali.
Secondo la valutazione dell’Agenzia delle Dogane “il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”.
Tale interpretazione pare inoltre ampiamente condivisa anche a livello unionale.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, in virtù della classificazione doganale del miscanto ha escluso la possibilità che tale prodotto possa essere riconducibile ad alcun punto della Tabella A parte II, II-bis e III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Conseguentemente, l’aliquota IVA applicabile al miscanto è quella ordinaria del 22%.
La classificazione fornita dalle Dogane non permette di ricomprendere tale prodotto tra quelli indicati alla tabella A, parte prima, del D.P.R. 633/72, cosicché la produzione di questa erbacea non può beneficiare del regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del citato decreto.
Non vi sono dubbi, invece, che la coltivazione a pieno campo di questa coltura possa essere ricondotta a tassazione catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR, dato che tale norma, più genericamente, considera attività agricole “le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura”.
È comunque singolare il fatto che due colture, similari anche per gli utilizzi che ne derivano, debbano avere un trattamento fiscale così diverso.
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