La riforma della crisi d’impresa disposta dal Decreto 14/2019 prevede la piena applicazione a decorrere dal 15 agosto 2020, ma vi sono alcune disposizioni che troveranno applicazione già dal prossimo 16 marzo.
Il nuovo codice disciplinerà le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso:
- consumatore,
- professionista,
- o imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola,
operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica. Restano pertanto esclusi dall’applicazione del codice lo Stato e gli enti pubblici.
Finalità ed entrata in vigore
La riforma della crisi d’impresa rivede in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- anticipare la diagnosi dello stato di difficoltà delle imprese;
- “tutelare” la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Come anticipato la nuova normativa, a seconda delle diverse disposizioni in essa contenute, entrerà in vigore in due distinti momenti:
- Al fine di consentire ai soggetti interessati di adottare le necessarie misure organizzative, le norme che disciplinano gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entrano in vigore dal 15 agosto 2020 (dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.);
- Invece, quelle disposizioni che possono portare immediati miglioramenti alla gestione della crisi d’impresa entreranno in vigore già dal prossimo 16 marzo.
Tra le misure che saranno presto in vigore vi sono, pertanto, quelle inerenti alle funzioni organizzative che sono funzionali all’entrata a regime della riforma (struttura organizzativa e misure d’allerta, ecc.).
Nuovi criteri per l’obbligo della nomina organi di controllo nelle Srl
Una delle novità che richiede una rapida attuazione è dettata dall’art. 379 del D.L. 14/2019 in cui si sono rivisti i requisiti per la nomina dell’organo di controllo nelle Srl.
La nuova formulazione dell’art. 2477 del c.c. prevede ora che “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Appare evidente che l’obbligo dell’organo di controllo è stato esteso anche ad imprese medio-piccole.
Ai sindaci è affidato il compito di attivare la procedura di allerta nei confronti del consiglio di amministrazione in caso di inerzia di fronte ad eventi e circostanze che determinano la necessità di un pronto intervento degli amministratori (ad esempio una segnalazione di allerta).
L’istituto dell’”allerta” ha la funzione di far emergere le prime evidenti potenziali criticità dell’impresa. Le segnalazioni possono pervenire sia dagli organi di controllo, sia da enti esterni (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenti della riscossione, ecc.). Sarà compito di questi dell’organo di controllo, all’emergere di determinare situazioni (es. mancato pagamento di contributi o imposte) a indurre gli amministratori ad adottare tempestivamente le necessarie contromisure o richiedere l’intervento degli organismi di composizione della crisi delle CCIAA.
Responsabilità degli amministratori
Anche le responsabilità degli amministratori (sia delle società di persone che per quelle di capitali) sono coinvolte dal “nuovo codice” in quanto, entro il prossimo 16 marzo, dovranno adottare un idoneo assetto amministrativo , organizzativo e contabile adeguato alle dimensioni dell’impresa, che possa garantire una tempestiva rilevazione delle eventuali situazioni di crisi.
Tra le modifiche per gli amministratori di Srl va segnalata la possibilità di rispondere verso i creditori sociali relativamente all’obbligo di conservazione del patrimonio sociale.
Inoltre, l’art. 348 del D.L. 14/2019 prevede le modalità con cui determinare il danno risarcibile alla società dagli amministratori, qualora gli amministratori disattendano le disposizioni contenute nel Decreto, o ritardino gli interventi che gli competono ritardando la liquidazione della società.
Infine, stando alle novità introdotte, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori.
Il ruolo dei soci nelle Srl
La nuova disposizione circa l’esclusivo affidamento della gestione dell’impresa agli amministratori deve ora essere coniugata con le norme delle Srl che prevedono la possibilità di affidare ai soci la gestione della società, anche per soli singoli aspetti.
In particolare, le nuove disposizioni non modificano:
- l’art. 2479 del c.c. in materia di decisioni attribuite ai soci dall’atto costitutivo o su specifici argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- l’art. 2468 del c.c. nel quale viene ripreso il concetto dell’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società.
Così pure la responsabilità solidale con gli amministratori, prevista dall’art. 2476 del c.c. per i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Secondo autorevole dottrina, le norme non modificate dalla nuova disciplina continueranno ad applicarsi, ma dovranno essere ricondotte ai nuovi principi.
In sostanza, nei casi in cui gli statuti abbiamo previsto l’attribuzione di particolari poteri gestori in capo ai soci, questi ultimi, insieme all’organo amministrativo saranno tenuti a istituire l’idoneo assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato richiesto dalla nuova disciplina.
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