L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo provvedimento sulla definizione delle liti pendenti a cui ha allegato il modulo da compilare per richiedere la chiusura delle vertenze.
L’Ufficio chiarisce che la definizione si perfeziona attraverso la presentazione di apposita domanda e con il pagamento di un importo che varia:
- a seconda che il giudizio abbia ad oggetto atti impositivi che contengono, oltre alla pretesa impositiva, anche sanzioni o atti sanzionatori con cui è richiesto il versamento di sanzioni non collegate ad alcun tributo;
- a seconda della fase e dell’esito del giudizio già incardinato e del momento cui deve aversi riguardo al fine della definizione.
Per comprendere meglio quali sono gli importi che il contribuente deve pagare riportiamo una tabella riassuntiva.
Atti impositivi che contengono anche una pretesa sanzionatoria:
Data |
Stato della lite |
Importo dovuto in definizione |
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24/10/2018 |
La parte ha provveduto alla sola notifica del ricorso |
100% del tributo |
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24/10/2018 |
La parte ha provveduto alla notifica del ricorso ed alla successiva costituzione in giudizio ma non è ancora intervenuta alcuna pronuncia di merito |
90% del tributo |
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24/10/2018 |
Pronuncia della CTP interamente sfavorevole al contribuente e la lite pende davanti al giudice di secondo grado o sono pendenti i termini per proporre appello |
100% del tributo |
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24/10/2018 |
Pronuncia della CTR interamente sfavorevole al contribuente e la lite pende davanti alla Corte di Cassazione o sono pendenti i termini per promuovere il ricorso in sede di legittimità |
100% del tributo |
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24/10/2018 |
Pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione e la lite pende davanti al giudice del rinvio o sono pendenti i termini per riassumere il giudizio |
100% del tributo |
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24/10/2018 |
Depositata una pronuncia di primo grado integralmente favorevole al contribuente e il giudizio pende davanti alla CTR o sono pendenti i termini per proporre l’appello |
40% del tributo |
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24/10/2018 |
Depositata una pronuncia di primo grado solo parzialmente favorevole al contribuente e il giudizio pende davanti alla CTR o sono pendenti i termini per proporre l’appello |
100% del tributo rispetto al quale la parte è soccombente |
40% del tributo rispetto al quale la parte è vittoriosa |
24/10/2018 |
Depositata una pronuncia della CTR integralmente favorevole al contribuente e il giudizio pende davanti alla Corte di Cassazione o sono pendenti i termini per proporre ricorso in sede di legittimità |
15% del tributo |
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24/10/2018 |
Depositata una pronuncia di secondo grado solo parzialmente favorevole al contribuente e il giudizio pende davanti alla Corte di Cassazione o sono pendenti i termini per proporre ricorso in sede di legittimità |
100% del tributo rispetto al quale la parte è soccombente |
15% del tributo rispetto al quale la parte è vittoriosa |
17/12/2018 |
Pronuncia sia di primo che di secondo grado integralmente favorevole e il giudizio pende davanti alla Corte di Cassazione |
5% del tributo |
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17/12/2018 |
Pronuncia sia di primo che di secondo grado integralmente favorevole, ma il giudizio non pende davanti alla Corte di Cassazione |
15% del tributo |
Controversie che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo:
24/10/2018 |
La parte ha provveduto alla sola notifica del ricorso ma non è ancora intervenuta alcuna pronuncia |
40% della sanzione comminata |
24/10/2018 |
Pronuncia di merito o circa l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio sfavorevole alla parte dunque qualora il giudizio penda davanti al giudice di secondo grado o davanti alla Corte di Cassazione |
40% della sanzione comminata |
24/10/2018 |
Pronuncia di merito o circa l’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio sfavorevole alla Agenzia delle entrate dunque qualora il giudizio penda davanti al giudice di secondo grado o davanti alla Corte di Cassazione o siano pendenti i termini di impugnazione della sentenza favorevole alla parte |
15% della sanzione comminata |
La definizione della lite si perfeziona con la presentazione della domanda (una singola domanda per ogni singola lite), esente da imposta di bollo, e con il versamento entro il 31 maggio dell’intero importo dovuto o della prima rata.
Nel caso in cui la somma superi i 1000 euro è possibile dilazionare il versamento fino ad un massimo di venti rate trimestrali, su cui sono dovuti gli interessi legali, che scadranno (per ogni anno):
- il 31 agosto
- il 30 novembre
- il 28 febbraio
- il 31 maggio
Considerando che per aderire alla definizione agevolata non è ammesso il ricorso alla compensazione, per aderire sarà in ogni caso necessario mettere mano al portafogli.
Allegato - Provvedimento n. 39209/2019
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