Dal pomeriggio di lunedì 15 aprile è online la dichiarazione dei redditi precompilata e può quindi ritenersi ufficialmente aperta la campagna redditi 2019. Vediamo di seguito le novità in materia di redditi da terreni e le peculiarità da tenere a mente per la dichiarazione di tali redditi.
Un’opportunità sfumata
Con la Legge 232/2016 (art. 1, comma 44) è stato previsto che, per le annualità 2017-2018-2019, i redditi dominicali ed agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
Ricordiamo che il comma 705 della Legge 145/2018 ha introdotto un’equiparazione fiscale al coltivatore diretto dei familiari che collaborano abitualmente all’esercizio delle attività agricole insieme all’imprenditore, purché appartengano al medesimo nucleo familiare e risultino iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
Come ribadito nella circolare n. 8/E dello scorso 10 aprile, l’esenzione triennale prevista dalla L. 232/2016, in forza dell’equiparazione dei regimi fiscali introdotta dall’articolo 1, comma 705, della Legge di Bilancio 2019, compete, per il 2019, anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto.
Stando all’interpretazione della recente Legge di Bilancio offerta dall’Agenzia, deve intendersi che anche per l’annualità 2018 i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto non possono beneficiare dell’agevolazione prevista dalla L. 232/2016 e devono pertanto dichiarare i redditi dei terreni.
La dichiarazione dei redditi dei terreni
Il quadro dei terreni prevede l’indicazione dei redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (esempio: usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società.
Qualora il terreno condotto non fosse in proprietà e nemmeno concesso in affitto (ad esempio comodato gratuito) si ritiene che la quota di reddito corrispondente al reddito agrario debba essere comunque dichiarata dal soggetto effettivamente lo coltiva. Le istruzioni del modello redditi indicano infatti che “il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola”.
In base alle istruzioni allegate al modello redditi, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola dovranno indicare nel quadro RA le tariffe d’estimo non rivalutate ai righi 1 e 3 e barrare la colonna 10 “coltivatore diretto o IAP”. In tal modo i redditi non concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF (c. 44, art. 1, L. 232/2016).
L’esenzione si applica anche nel caso di società semplici ai soci CD o IAP. In particolare, nel modello redditi delle società di persone si potrà compilare la colonna 10 “IAP” del quadro RA e riportare i redditi dominicali ed agrari rivalutati ma non imponibili rispettivamente in colonna 13 e 14. Il socio, invece, dovrà indicare i redditi fondiari derivanti dalla partecipazione nella società semplice nei righi da RH1 a RH4 alla colonna 13 (quota reddito non imponibile) della propria dichiarazione, riepilogandoli al rigo RH18 colonna 2 per poi riportarli al rigo RN50 colonna 2.
Non potrà applicarsi l’esclusione dal reddito nei confronti dei soci delle altre società di persone (Snc e Sas), in quanto come chiarito nella circolare 8/E del 2017, il reddito loro attribuito per trasparenza mantiene la natura di reddito d’impresa.
Segnaliamo che, stando al tenore letterale dell’art. 1 comma 44 della L. 232/2016, l’esenzione dall’IRPEF per coltivatori diretti e IAP parrebbe applicabile indifferentemente sia ai terreni da loro condotti che ai terreni eventualmente concessi in affitto a terzi. Riteniamo però che l’agevolazione sia da riconoscere esclusivamente per i terreni che siano anche condotti dal CD o IAP, in quanto le qualifiche professionali di CD e IAP vengono concesse in funzione della conduzione dei fondi agricoli.
Ai fini della determinazione del reddito, i redditi dominicali ed agrari dovranno essere rivalutati, rispettivamente del 80% e del 70%. Inoltre, detti redditi dovranno esser ulteriormente rivalutati del 30%.
La rivalutazione dei redditi dominicali non si applica ai terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che, al momento della stipula del contratto, non avevano compiuto l’età di 40 anni ma erano in possesso della qualifica di CD o IAP (anche in forma associata). In tale ipotesi permane l’obbligo di rivalutare i redditi nella misura del 30%.
L’esclusione dall’obbligo di rivalutazione del 30% riservata ai terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, pur essendo tuttora valida, fino al 2019 non avrà riflessi sulle imposte, dato che per gli stessi soggetti i redditi dei terreni non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF (c. 44, art. 1, L.232/2016).
I redditi compresi nel reddito agrario
È bene ricordare che in base al secondo comma dell’articolo 32 del TUIR rientrano nel reddito agrario, oltre alle attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura:
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste,
- le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
Tra le attività connesse che rientrano nel reddito agrario vanno inoltre considerate le cessioni di:
- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno;
- energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaico fino a 260.000 kWh/anno;
- prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.
Rispetto allo scorso anno non emergono novità per i redditi sopra citati, se non per quelli di allevamento. Infatti, con la pubblicazione del D.M. 15/03/2019 sono state aggiornate le tipologie di animali il cui allevamento può rientrare nei limiti dell’art. 32 del TUIR. Alls Tabella 3, che riepiloga gli animali allevabili, sono stati aggiunti alcuni camelidi (alpaca, guanachi e lama) e le tartarughe.
Alternatività IRPEF-IMU
In base all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce sia l’ICI che la componente immobiliare dell’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Materialmente, tale sostituzione avviene mediante l’esclusione, dalla base imponibile dell’IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a IMU.
Casistica |
IRPEF R.D. |
IMU |
Terreni agricoli concessi in affitto |
SI |
SI |
Terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina (C.M. n. 9 del 14/06/1993) posseduti da soggetti diversi da CD e IAP |
SI |
NO |
Terreni agricoli in zona “normale” posseduti da soggetti diversi da CD e IAP |
NO |
SI |
Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza Agricola |
NO (*) |
NO |
Terreni agricoli posseduti da CD e IAP concessi in affitto o in comodato a una società semplice e continuano a condurli in qualità di soci |
NO (*) |
NO |
(*)Fino al 31/12/2019 - esenzione triennale ai sensi del c. 44, art. 1, L. 232/2016
Per un ulteriore approfondimento sull’argomento si rinvia all’articolo “La dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2018: come dichiarare le attività agricole” di Massimiliano Mercuri, pubblicato sul numero di aprile della rivista ConsulenzaAgricola.
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