Con la sentenza n. 116/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì si è espressa sul tema dell’esercizio esclusivo delle attività agricole e, in particolare, sulla problematica del possesso di partecipazioni sociali da parte di società agricole.
Il caso
La controversia vede coinvolta una Srl agricola che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1093, della Legge 296/2006, determinava il reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR.
Per poter usufruire dell’opzione, la Srl doveva rispettare i due requisiti imposti dal legislatore:
- nella ragione o denominazione sociale deve essere indicata la dicitura “società agricola”;
- nell’oggetto sociale deve esserci l’indicazione dell’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’art. 2135 c.c.
È proprio in merito al secondo requisito che l’Ufficio affermava la decadenza dall’opzione a causa di una partecipazione detenuta dalla Srl in altre società di capitali non agricole.
Infatti, stando a quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella circolare 50/E/2010, le partecipazioni fanno venir meno l’esclusività salvo che sussistano contestualmente due condizioni:
- la partecipata è anch’essa una società agricola che, dunque, svolge esclusivamente le attività di cui all’art. 2135 del codice civile;
- i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni devono essere inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte direttamente dalla partecipante.
Considerando che, nel caso in esame, la partecipata non era una società agricola, l’Ufficio affermava il venir meno dell’esclusività e la decadenza dall’opzione per la tassazione ex art. 32 TUIR.
La pronuncia
I giudici della CTP hanno ritenuto corretto dare un’interpretazione meno restrittiva dei vincoli espressi nel documento di prassi sopra menzionato senza, per questo, sovvertirne la ratio.
Infatti, ferme restando le due condizioni sine qua non individuate dall’Ufficio sul tema delle partecipazioni, non bisogna dimenticare i principi fondamentali che regolano l’applicazione della disciplina agevolativa in esame.
Il principio di esclusività richiesto dalla norma, infatti, non viene meno quando “la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale. […] Ciò significa che non perdono la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni volte a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa” (Circ. 50/E/2010).
Alla luce di tali affermazioni, non fanno venir meno il requisito dell’esclusività tutte quelle operazioni che non modificano la natura dell’attività esercitata ma la completano e, quindi:
- le operazioni strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale;
- le operazioni che non snaturano la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente (e non esclusivamente) dalle attività agricole.
Sulla base di questi principi, la CTP ha motivato la propria decisione, ritenendo illegittime le affermazioni dell’Agenzia.
Nel caso in esame, è vero che la Srl possedeva delle partecipazioni in società di capitali non agricole ma è anche vero che tale operazione era volta a tutelare, sul piano giuridico e commerciale, il know-how derivante dalla produzione di piante.
La partecipazione, quindi, non influiva sull’individuazione dell’attività svolta dalla ricorrente considerato che la partecipazione stessa assumeva carattere residuale in grado, però, di garantire il conseguimento dell’oggetto sociale.
I giudici hanno confermato gli orientamenti degli esperti di ConsulenzaAgricola.it che già nella circolare n. 199/2017 avevano espresso la necessità di valutare caso per caso le partecipazioni delle società in opzione.
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