La tassazione dei redditi su base catastale, che permette di esprimere la redditività della propria attività tramite il reddito fondiario, da oltre dieci anni è stata concessa anche alle società operanti in agricoltura.
Secondo l’articolo 1, comma 1093, della Legge Finanziaria, infatti, “le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
Pertanto, le società di persone (Snc e Sas), le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se:
- la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o la denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contengono l’indicazione “società agricola”.
- l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, ovvero delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse.
L’agricoltura moderna, però, è sempre meno vincolata al fondo ed è caratterizzata da un forte aumento della complessità dell’impresa, dell’intensità dell’organizzazione, del peso delle attività accessorie e dalla diversificazione delle attività poste in essere.
Tutte queste circostanze rappresentano il fulcro di un’attività di impresa che sempre più difficilmente il reddito agrario, strettamente legato alla produttività del fondo, riesce a rappresentare.
Nel contesto societario, queste problematiche, comportano non pochi dubbi su quali siano i costi e i ricavi “sostituiti” dal reddito agrario e quali, poiché tipici di un’attività troppo scollegata da quelle “agricole”, non possano essere ricomprese nell’art. 32 del TUIR.
A tal fine, la gestione imprenditoriale può essere suddivisa, ipoteticamente, in tre diversi ambiti:
- Area ordinaria
- Area finanziaria
- Area straordinaria
Le attività svolte all’interno di queste macroaree generano costi e ricavi che non sempre esprimono la risultante dell’attività agricola basica, si pensi, ad esempio, a tutte le plusvalenze o minusvalenze relative a beni mobili e immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa o, ancora, alle componenti di reddito derivanti da attività industriali o ipotecarie che nulla hanno a che vedere con le tipiche attività dell’agricoltura.
Per chiarire meglio quali siano effettivamente i costi e i ricavi assorbiti dal reddito su base catastale, il Ministero, con la R.M. 28/E/2018 ha esposto alcuni principi guida.
Secondo le indicazioni del legislatore, il reddito agrario sostituisce tutti i costi e i ricavi ad eccezione di:
- Plusvalenze e minusvalenze relative a beni mobili pre-posseduti (art. 5 c. 1 e 2 Decreto attuativo);
- Plusvalenze e minusvalenze relative a beni immobili (art. 5 c. 3 Decreto attuativo);
- Componenti positivi e negativi la cui tassazione o deduzione è rinviata per legge (art. 4 c. 3 Decreto attuativo).
All’infuori di questi casi, tutti i costi e tutti i ricavi della società agricola sembrerebbero assorbiti dal reddito agrario.
Tali affermazioni, però, rappresentano semplici linee interpretative che meglio andrebbero approfondite. Per conoscere nel dettaglio cosa pensano i nostri esperti sull’argomento, si veda l’articolo “Società in opzione per la tassazione catastale: le questioni aperte” di Alberto Rocchi, dottore commercialista e revisore legale.
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