La recente disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3 del Dlgs 147/2015 che impedisce all’Agenzia di rettificare la plusvalenza da cessione di terreni in base al maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro, ha effetto retroattivo, quindi si applica anche per il passato.
A questa condivisibile e importante decisione è giunta dalla Commissione Tributaria di Caserta con la Sentenza n. 6578/02/2015.
Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestata la tassazione di una plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno nell’anno 2009. L’amministrazione finanziaria accertava la maggiore plusvalenza tassabile alla luce del maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro in sede di adesione da parte dell’acquirente.
Il contribuente sosteneva l’illegittimità dell’avviso di accertamento in virtù dell’interpretazione autentica delle norme concernenti la determinazione della plusvalenza, introdotta dal decreto attuativo della delega fiscale sull’internazionalizzazione.
La Ctp Caserta accoglieva il ricorso sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/2015 (entrato in vigore lo scorso 7 ottobre) in base la quale “gli articoli 58, 68, 85 e 86” del Tuir e “gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7” del decreto Irap (Dlgs 446/1997) “si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” ovvero “delle imposte ipotecaria e catastale”.
L’aspetto più importante della problematica in esame è rappresentato indubbiamente dal fatto che il Collegio ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile anche a situazioni precedenti, considerando la disposizione come una vera e propria “interpretazione autentica”, poiché chiarisce come deve essere intesa la precedente disposizione.
Secondo la ricostruzione dei giudici tributari, il ricorso a una norma interpretativa (in tal senso va la sentenza 9941/2009 delle sezioni Unite) esprime la volontà del legislatore di far regolare fattispecie formatesi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza di attribuire alla norma interpretata “effetti retroattivi”.
In conclusione, la pretesa dell’Ufficio è stata annullata poiché, in virtù del nuovo dettato normativo contenuto nel Dlgs 147/2015, l’avviso di accertamento ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile non può basarsi esclusivamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro.
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