La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 13) ha previsto importanti novità in materia di imposta municipale sui terreni agricoli e ha escluso gli impianti denominati "imbullonati" dalla determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E.
Quest'ultima novità, pensata con tutta probabilità per il settore industriale, potrebbe produrre i propri effetti anche per in settore agricolo.
Esenzione IMU per i terreni agricoli nella titolarità di IAP e CD
Dall'anno 2016 viene introdotta l'esenzione da Imu per i seguenti terreni:
- quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In sostanza per usufruire dell'esenzione IMU diviene essenziale che il titolare del diritto reale sul terreno (proprietario, usufruttuario) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto, con tanto di iscrizione negli elenchi previdenziali nella gestione agricola dell'INPS.
La rilevanza della qualifica in capo al titolare del diritto reale emerge, ad esempio, nel caso in cui il terreno sia coltivato all'interno di una famiglia coltivatrice, ma risulti gravato da usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali.
In questo caso il soggetto passivo Imu non rispetta i requisiti richiesti dalla normativa; pertanto, dovrà pagare l'imposta nei modi ordinari.
Al fine di individuare un parametro immediato per capire quali soggetti non pagheranno più l'Imu dal 2016, occorre fare riferimento a coloro i quali fino al 2015 determinavano la base imponibile moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente 75 (anziché del 135), costoro sono esattamente i contribuenti che in futuro non dovranno assolvere l'Imu sui terreni agricoli.
Esenzione IMU per i terreni montani
Viene ripristinata l'esenzione dall'imposta municipale per i comuni individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 14 giugno 1993.
Quindi si ritorna al passato e cioè alle regole applicate fino all'anno 2013 compreso. L'elenco dei territori montani consente l'esenzione per tutti i soggetti.
Per i terreni situati nei comuni parzialmente montani occorre verificare le zone individuate come montane e quindi agevolate ai fini previdenziali rilevandole presso l'Inps (ex servizio contributi agricoli unificati), ma che sono necessariamente note anche presso i comuni.
L'esenzione da Imu sui terreni agricoli comporterà l'obbligo della dichiarazione del reddito dominicale per quelli coltivati direttamente (non locati) da persone fisiche e società semplici che in passato usufruivano della esenzione da Irpef (articolo 8 D.Lgs n. 23/2011).
Imbullonati per in settore agricolo
Anche il settore agricolo dovrebbe ricevere qualche beneficio dalla esclusione degli impianti "imbullonati" dal computo della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E.
Riteniamo che possano rientrare in questa fattispecie anche gli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti dei fabbricati che avendo incrementato il valore di oltre 15%, hanno comportato la rideterminazione della rendita.
Tale maggiorazione da quest'anno potrebbe essere azzerata su richiesta di aggiornamento della rendita da presentare a cura dei proprietari.
Tenuto conto che i fabbricati rurali non sono soggetti ad Imu tale riduzione della rendita porterebbe ad un risparmio ai fini della Tasi.
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