Il pagamento del canone Rai non avverrà per tutti tramite la bolletta di consumo dell’energia elettrica: ciò vale solo per gli apparecchi utilizzati nell’ambito della famiglia.
Nulla cambia, invece, per coloro che detengono uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
Per tutti questi soggetti, caso emblematico è quello degli agriturismi, è prevista, infatti, la sottoscrizione ed il pagamento di canoni speciali.
Canone speciale che dovrà essere pagato con rate annuali, semestrali o trimestrali, nei termini di legge:
- 31 gennaio per il pagamento annuale;
- 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali;
- 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali.
Il canone si assume come tacitamente rinnovato, in mancanza di regolare disdetta.
Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio.
In alternativa, è possibile pagare anche tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI: in tal caso, l'addebito del canone è previsto solo in forma annuale.
Il pagamento è considerato comunque tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui il termine per il pagamento cada di sabato o in altro giorno festivo.
L’importo pagato a titolo di canone può essere dedotto dal reddito d'impresa. Le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
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