A partire dal 1° gennaio, pannelli fotovoltaici e inverter sono stati esclusi dalla rendita catastale delle centrali elettriche fotovoltaiche. Questo principio, introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e chiarito nei suoi aspetti procedurali dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2016 è in grado di produrre conseguenze importantissime per i contribuenti.
Alla luce delle precisazioni offerte nella sopracitata circolare, nell’ambito della stima catastale si possono individuare quattro elementi che compongono l’unità accatastata:
- il suolo, inteso come la porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare;
- le costruzioni, da leggere come qualsiasi opera edile stabile, solida e consistente volumetricamente;
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, componenti che accrescono la qualità o l’utilità trasversale dell’immobile stesso;
- i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
L’Agenzia ha chiarito che ai fini della determinazione del valore e della rendita catastale, dei quattro parametri sopracitati occorre tenere conto solo dei primi tre, escludendo dalla valutazione quindi tutti gli elementi tecnologici funzionali allo specifico processo produttivo svolto.
Si tratta di una novità importante, suscettibile di cambiare in maniera profonda il quadro attuale.
Gli impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture delle costruzioni
Alla luce dei principi sopra esposti gli impianti fotovoltaici ubicati sulle coperture delle costruzioni devono essere esclusi dalla rendita, salva l’ipotesi in cui i pannelli fotovoltaici costituiscano parte integrante e strutturale dell’edificio (ad esempio funga anche da copertura, da lucernaio, da finestra ecc.).
Precisiamo che questo principio deve considerarsi applicabile anche nel caso in cui l’impianto sia stato accatastato in maniera autonoma rispetto al fabbricato su cui insiste.
Gli impianti fotovoltaici a terra
Applicando i chiarimenti dell’Ufficio al fotovoltaico a terra possiamo affermare che la rendita andrà calcolata sulla base del terreno su cui insiste l’impianto, del plinto o della struttura che lo sorregge e dell’impianto elettrico, se questo produce anche autonoma utilità per il fondo. Non rientreranno più, invece, nel computo i pannelli fotovoltaici, gli inverter e i moduli.
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