Uno dei principali problemi degli imprese, comprese quelle agricole, è dato dalla successione nella gestione. Molto spesso, purtroppo, non tutti gli eredi sono in grado di portare avanti l’attività dell’imprenditore che però deve fare i conti con il soddisfacimento dei diritti di tutti gli aventi causa e quindi, tacitarli con altri beni (se esistenti) frammentando e polverizzando in tal modo il patrimonio, oppure attingendo alle risorse monetarie aziendali, distogliendo così denaro dagli investimenti, dalla ricerca e in generale dallo sviluppo dell’impresa.
Con il patto di famiglia il proprietario dell’impresa può garantire continuità aziendale, “scegliendo” e premiando per la successione il figlio più meritevole e più adatto imprenditorialmente, ovvero designare anche un terzo (nel caso in cui i figli o il figlio non vengano ritenuti idonei a subentrare all’imprenditore).
Questo nuovo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento nell’anno 2006 al fine di facilitare il passaggio generazionale dell’azienda.
Il patto di famiglia è il contratto con cui l’imprenditore fa succedere anticipatamente alla proprietà dell’azienda i figli, nipoti, ecc... Il trasferimento può riguardare non solo un’azienda, ma anche la proprietà di quote sociali.
Il contratto di patto di famiglia dà vita a una deroga del divieto di patti successori, avviene per atto pubblico davanti al Notaio e non ha costi fiscali.
Dal Notaio devono essere presenti obbligatoriamente l’imprenditore, i figli beneficiari oppure gli “assegnatari”, il coniuge dell’imprenditore e i soggetti che sono legittimari di successione testamentaria se in quel momento l’imprenditore venisse a mancare.
Il coniuge e i legittimari devono essere presenti in quanto hanno diritto a percepire dagli assegnatari una liquidazione del valore delle quote che avrebbero ricevuto se non si fosse fatto il patto di famiglia.
Il contratto di patto di famiglia consiste quindi in un’eredità anticipata. Inoltre nel patto di famiglia dev’essere sempre presente una clausola di recesso, in quanto qualora mancasse, per sciogliere questo vincolo servirebbe un nuovo patto di famiglia con le stesse persone.
Revocare un patto di famiglia non è facile; occorre avviare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad un ente di conciliazione che sia riconosciuto dal Ministero della Giustizia, affiancati ovviamente da un buon avvocato.
La quota ricevuta dal coniuge e dai legittimari non può comunque essere ridotta o eliminata. Se il patto di famiglia è stato stipulato approfittando di un vizio del consenso, ossia se qualcuno è stato costretto a sottoscriverlo o era in errore, l’azione di annullamento del patto è possibile da parte di ciascun partecipante, ma esclusivamente entro un anno dalla sottoscrizione del patto.
Infine, anche se il coniuge o i legittimari non erano presenti al patto e l’imprenditore nel frattempo è venuto a mancare, questi possono rivolgersi agli assegnatari per ricevere la somma dovuta a titolo di liquidazione.
Se gli assegnatari si oppongono, il patto fi famiglia può essere impugnato, anche in questo caso entro un anno.
È possibile modificare o sciogliere il patto di famiglia o con un nuovo patto oppure con una clausola di recesso richiesta da un partecipante seguita poi da una dichiarazione del Notaio. È importante che all’atto di modifica o scioglimento siano comunque presenti tutte le persone presenti al primo patto di famiglia.
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