A partire dal mese di luglio, come noto, il canone Rai verrà pagato nella bolletta dell’utenza elettrica. Sulle modalità operative, tuttavia, c’erano ancora alcuni punti oscuri, punti su cui l’Agenzia delle Entrate ha provato a fare chiarezza con la circolare n. 29/E di ieri.
UTENZE RESIDENZIALI
Il pagamento in bolletta del canone avverrà per tutte le utenze qualificate come residenziali, ossia quelle obbligate al pagamento e contraddistinte dalla sigla D1, D2 e D3 in bolletta. Per le utenze D3, occorrerà verificare se sono concretamente residenziali in base all’incrocio dei dati con l’anagrafe tributaria.
Se su un solo codice fiscale sono abbinate più utenze, il canone sarà addebitato ad una sola di queste, tenendo conto della residenza (così come risultante dall’anagrafe tributaria) ovvero di quella avviata più recentemente.
DATE, IMPORTI ED ESENZIONI
Saranno addebitate in bolletta soltanto le rate relative alle utenze attive al 1° luglio 2016. Il rinnovo annuale costerà 100 euro, quello semestrale 51,63 € e quello trimestrale 26,58 €. Sono previsti anche singoli ratei mensili.
Per determinare l’importo da versare occorrerà tenere conto anche dell’eventuale dichiarazione di non detenzione che doveva essere presentata entro il 16 maggio.
Per i soggetti che hanno presentato tale dichiarazione nei termini, l’esenzione opera per l’intero anno 2016; per chi l’ha presentata dal 17 maggio fino al 30 giugno, l’esenzione sarà parziale e il canone sarà dovuto per il primo semestre. Per le dichiarazioni di non detenzione presentate oltre il 1° luglio, invece, l’esenzione opererà a partire dal 2017.
ALTRA UTENZA ELETTRICA
I soggetti titolari di più utenze elettriche saranno chiamati a pagare il canone una sola volta. In caso di errore o se l’apposita dichiarazione è giunta tardivamente, è onere del contribuente provvedere al pagamento della bolletta e della relativa imposta, salvo il diritto al rimborso.
VOLTURE E CAMBI
Le volture per causa di morte non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone, salvo che il soggetto che subentra non abbia già un’utenza a lui addebitata e salva l’esistenza di cause di esclusione dal pagamento già comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Anche lo “switch”, ossia il cambio di fornitura elettrica da parte del medesimo cliente, non determina conseguenze ai fini del canone, che verrà addebitato nella nuova bolletta del fornitore.
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