Per la società agricola valgono le stesse regole applicabili all’imprenditore agricolo individuale: se il soggetto che attribuisce la qualifica non è iscritto alla previdenza agricola, la società non può godere delle agevolazioni PPC. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sent. n. 10542 del 28 aprile 2017.
La controversia nasceva da un avviso di liquidazione notificato ad una SAS agricola per la decadenza dalle agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina godute per l’acquisto di un terreno agricolo. Secondo l’Agenzia, infatti, la società contribuente aveva impropriamente usufruito dei benefici fiscali in quanto il socio accomandatario non risultava iscritto all’INPS al momento dell’acquisto.
Per poter essere qualificata come società agricola IAP, il D.Lgs. 99/2004 prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
- nella denominazione/ragione sociale deve essere inserita la dicitura “società agricola”.
- L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
- Nelle società di persone almeno un socio deve rivestire la qualifica di IAP (nella società in accomandita tale qualifica deve essere rivestita dl socio accomandatario).
- Nelle società di capitali almeno un amministratore deve rivestire la qualifica di IAP.
Solo integrando tali requisiti sarà possibile per le società vedersi “riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, così come stabilito dall’art. 2 comma 4 del D. Lgs. 99/2004.
Il successivo comma 4-bis, però, precisa che per godere dei predetti benefici, il soggetto IAP deve essere iscritto alla relativa previdenza.
Nel caso di specie, però, il socio accomandatario della società (ossia colui che doveva apportare la qualifica) non risultava iscritto alla previdenza agricola al momento dell’acquisto del terreno. Pertanto, secondo i Giudici di legittimità la SAS non poteva legittimamente usufruire delle agevolazioni PPC, in quanto la società non possedeva i requisiti soggettivi per accedere agli sconti fiscali.
Nella decisione, la Cassazione argomenta la sua posizione sostenendo che, se è vero che le agevolazioni fiscali previste per la persona fisica sono riconosciute anche alle società agricole IAP, occorre tenere conto, però, che i benefici PPC sono previsti per i soli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e non per tutti i soggetti IAP.
Pertanto, se lo IAP non era iscritto all’INPS all’atto dell’acquisto, tale caratteristica non poteva essere propagata alla società. Secondo i giudici di legittimità, quindi, ammettere l’accesso alle agevolazioni PPC anche per la SAS con il socio accomandatario non iscritto alla previdenza agricola ingenererebbe una ingiustificata ed illegittima discriminazione tra società e persone fisiche, contravvenendo alla lettera della norma che ne proclama la totale parificazione.
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