Ieri al Senato è stato dato il definitivo via libera al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Grazie alla manovra sono state ancora una volta scongiurate e rinviate le clausole che avrebbero dovuto introdurre gli aumenti delle aliquote IVA.
Il DL 50/2017 approvato lo scorso aprile ha introdotto, sin dalla sua prima versione, delle importanti novità anche dal punto di vista tributario che, nel corso dei mesi, hanno subito alcune modifiche non di poco conto.
Tra le novità, ricordiamo che la manovra ha esteso il meccanismo contabile dello split payment alle società partecipate pubbliche e controllate, introducendo l’obbligo dal 1 luglio anche per i liberi professionisti dell’applicazione dell’inversione contabile.
Con l’inserimento dell’art. 1-bis è stata introdotta la web tax transitoria. Si tratta di una procedura di collaborazione rivolta a società ed enti di ogni tipo purché operanti sul web, non residenti in Italia, con determinati requisiti dimensionali che effettuano nel nostro paese cessioni di beni e prestazioni di servizi superiori a 50 milioni di euro annui avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario. Tali soggetti possono chiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione per verificare l’esistenza dei requisiti che ne potrebbero determinare la caratterizzazione di “stabile organizzazione”. Qualora siano confermati i requisiti, l’Agenzia delle Entrate, consentirà a tali soggetti di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione per i periodi d’imposta pregressi.
Le misure che sicuramente toccano tutti i settori dal punto di vista tributario sono quelle volte alla contrazione del diritto alla detrazione dell’IVA: il termine per poter operare la detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto è stata anticipata alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il relativo diritto è sorto. Pertanto occorrerà anticipare, o quando meno ridurre, i tempi di registrazione di tali fatture.
Novità anche in materia di contrasto delle indebite compensazioni: la legge approvata ha esteso l’obbligo del visto di conformità per gli importi a credito superiori a € 5.000.
In materia di IVA, il nuovo limite per l’apposizione del visto vale sia per i crediti annuali che per quelli infrannuali, consentendo però l’utilizzo del credito in compensazione dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione e non più a partire dal giorno 16 del mese successivo.
Per quanto concerne, i pagamenti con modello F24 sono state previste delle limitazioni relativamente alla presentazione dei modelli attraverso gli istituti di credito, in particolare in presenza di compensazioni.
Per quanto riguarda il regime fiscale delle locazioni brevi introdotto dal DL 50/2017, è previsto che dal 1° giugno si applica il regime della cedolare secca del 21% per i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
Nell’ultima stesura la norma prevede che tale regime è applicabile anche alle locazioni brevi stipulate tramite soggetti che gestiscono portali telematici. Gli intermediari, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei compensi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi. Essi saranno anche responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Non senza polemiche, sono state reintrodotte delle forme di lavoro tramite il sistema dei voucher. Infatti per le famiglie arriva il libretto telematico per retribuire i piccoli lavori domestici, di assistenza domiciliare, baby sitting con un tetto massimo di € 2.500 annui. Per le microimprese con meno di 5 dipendenti (escluso il settore edile) sarà possibile attivare online dei contratti di prestazione occasionale. In tal caso le imprese dovranno rispettare il limite massimo di retribuzione annuale per ogni lavoratore di € 2.500 con un limite complessivo aziendale di € 5.000.
©RIPRODUZIONE RISERVATA