In caso di richiesta di una prestazione professionale, da ieri, 29 agosto, i professionisti devono obbligatoriamente rilasciare un preventivo di massima in forma “scritta o digitale”.
Ciò è quanto è stato stabilito dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/2017, art. 150).
Già nel 2012, con il D.L. n. 1 del 24 gennaio, il legislatore aveva previsto che il compenso per le prestazioni professionali fosse pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma non aveva imposto l’obbligo di predisporre il preventivo in forma scritta, rimandando tale ipotesi all’espressa richiesta del cliente.
Inoltre, la norma aveva già definito i contenuti minimi che devono esser indicati nel preventivo di massima, prevedendo le seguenti informazioni:
- fornire indicazioni in merito al grado di complessità dell'incarico,
- fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico,
- indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
In sostanza la novità introdotta dal 29 agosto consiste nell’obbligo di formalizzare e consegnare al cliente, il preventivo di massima in forma scritta o digitale.
Il decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) ha abolito il precedente sistema delle tariffe professionali. Successivamente, con il D.L. 140/2012, sono stati definiti i parametri in base ai quali determinare, in linea generale, i compensi delle varie professioni regolamentate.
Tali parametri però sono stati messi in discussione dalle categorie professionali, in quanto hanno di fatto creato una giungla tariffaria e, in taluni casi, hanno favorito la diffusione di clausole vessatorie a favore dei cosiddetti “clienti forti”.
Al fine di porre un freno a questo fenomeno, si sta ipotizzando di introdurre il concetto di equo compenso.
Il compenso equo deve essere proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, tenendo presente il contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale.
In tal modo si potrà definire una soglia al di sotto della quale il compenso potrà esser considerato iniquo.
Va in ultimo ricordato che la legge 140/2012 ha previsto che, quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Pertanto, qualora vi siano accordi diversi, occorrerà specificarli chiaramente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA