Se l’agricoltore persona fisica perde la qualifica di IAP entro il termine di cinque anni dall’acquisto agevolato di un terreno agricolo, non è automatica la decadenza dei benefici fiscali goduti.
Lo ha deciso la CTP di Forlì con la sentenza n. 233/2017.
Il caso oggetto di controversia riguardava un imprenditore agricolo che, nell’anno 2010, aveva acquistato un terreno agricolo usufruendo delle agevolazioni fiscali (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale nella misura dell'1%) previste per l’accorpamento della piccola proprietà contadina dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009.
Tale norma prevede che c’è decadenza dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, gli acquirenti alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente. Per poter accedere ai benefici fiscali, gli acquirenti devono essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
È proprio in relazione al requisito soggettivo che si è sviluppata la controversia in commento. Il nuovo proprietario del fondo possedeva la qualifica di IAP all’atto di acquisto del terreno, qualifica che veniva poi persa nell’anno 2014, entro il richiamato termine quinquennale.
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione, contro cui l’agricoltore presentava ricorso. Questi, infatti, pur confermando la perdita della qualifica di IAP, affermava di aver comunque mantenuto la qualifica di CD, come confermato dalla relativa iscrizione agli elenchi comunali.
Sulla base di tale argomento, la commissione tributaria ha accolto il ricorso del contribuente: ai fini dell’accesso alle agevolazioni PPC, il richiamato art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, prevede che sia necessaria alternativamente la qualifica di IAP o di CD. È sufficiente quindi il possesso di una di queste due qualifiche al fine di non decadere dai benefici fiscali.
Nel caso in esame, la CTP ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente, il quale dopo aver perso la qualifica di IAP ha comunque mantenuto l’iscrizione INPS come coltivatore diretto.
La pronuncia della commissione forlivese ha un contenuto decisamente interessante, poiché privilegia la sostanza sulla forma: nonostante in atto le agevolazioni siano state chieste quale IAP e non quale CD, il collegio ha comunque ritenuto legittima l’applicazione delle agevolazioni e ciò proprio alla luce del fatto che lo spirito della norma è stato pienamente rispettato, visto che le nuove agevolazioni PPC sono riservate sia ai soggetti IAP che CD regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale.
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