Il prossimo 6 aprile scade il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo semestre 2017 (c.d. “Spesometro”). Entro lo stesso termine è possibile sanare, senza l’applicazione di sanzioni, eventuali errori commessi con l’invio dei dati relativi al primo semestre 2017.
La proroga del termine al 6 aprile si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 148/2017 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018, con il quale venivano definite le specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere ed alle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Pertanto, in base a quanto previsto dallo statuto del contribuente, per l’applicazione dei nuovi provvedimenti si sono dovuti attendere 60 giorni dalla loro pubblicazione.
La proroga dei termini ha concesso anche maggior tempo ai contribuenti per rilevare eventuali errori connessi all’invio dello spesometro del primo semestre, che ora possono essere sanati senza l’applicazione di sanzioni se si procede alla loro correzione entro il prossimo 6 aprile, attraverso il rinvio della comunicazione relativa al primo semestre.
L’eventuale invio dello spesometro rettificativo del primo semestre consente l’applicazione delle novità introdotte recentemente tramite i succitati provvedimenti.
In particolare, ora è possibile comunicare in forma riepilogativa le fatture di importo inferiore a 300 euro (IVA compresa) registrate cumulativamente in base all’art. 6 del DPR 695/1996.
Anche le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017, che ha limitato i dati da indicare nello spesometro, possono essere applicate oltre che per l’invio dei dati del secondo semestre, anche per la correzione della comunicazione inviata ad ottobre 2017.
Il termine del 6 aprile per l’invio della comunicazione deve tener conto del fatto che l’esito dei controlli sul file trasmesso può richiedere fino a 3 giorni. I controlli possono originare tre risultati:
- Accettazione
- Scarto
- Accettazione con segnalazione
In caso di scarto, si riceve dal sistema una lista degli errori che dovranno essere corretti ed il file con i dati della comunicazione dovrà essere inviato nuovamente. L’invio della comunicazione in seguito scartata dal sistema equivale a un mancato invio.
Invece, qualora si riceva la comunicazione di accettazione con segnalazioni, si dovrà procedere alla verifica di quanto segnalato e valutare se siano necessarie correzioni. Un caso frequente di segnalazione si ha in presenza di fatture di acquisto di un soggetto attualmente cessato presso l’anagrafe tributaria. In tal caso occorrerà verificare se la fattura sia stata correttamente rilevata in contabilità ed emessa prima della cessazione dell’attività.
Un'altra segnalazione che può essere frequente riguarda il campo <<IdCodice>> dell’operatore passivo extracomunitario. Le FAQ chiariscono che, in assenza del numero di partita IVA, va indicato nel campo <<IdPaese>> il codice del paese extra comunitario e nel campo <<IdCodice>> qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.
Per le bollette doganali è confermata la possibilità di valorizzare l'elemento informativo <<IdFiscaleIVA IdPaese>> con la stringa "OO" e l'elemento <<IdFiscaleIVAIdCodice>> con una sequenza di undici “9".
Ricordiamo in ultimo che, qualora si renda necessario rettificare il file trasmesso, occorre indicare i dati del file originario. Ciò vale anche nel caso in cui si proceda all’annullamento a seguito di una rettifica.
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