Dopo quasi due anni di attesa, il MIPAAF ha pubblicato le linee guida relative agli standard di formazione (teorica e pratica) necessari per ottenere l’attestato di manutentore del verde, ai sensi di quanto stabilito nel Collegato Agricolo dell’estate 2016.
L’art. 12 della L. 154/2016 prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
- dai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Pertanto, per poter svolgere attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde in conto terzi, a tutti i soggetti di cui alla sopracitata lettera b) è richiesto di ottenere un apposito attestato di formazione, secondo le modalità appena pubblicate dal Ministero.
Possono accedere al corso di formazione come manutentore del verde tutti i soggetti maggiorenni in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado, nonché tutti i minorenni in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento degli obblighi di istruzione e formazione professionale.
Il corso di formazione standard ha una durata minima di 180 ore di cui almeno 60 di attività pratiche, secondo i protocolli stabiliti dall’Accordo in commento. I corsi saranno erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o tramite soggetti accreditati.
Per poter essere qualificati come manutentori del verde, è necessario che adempiano agli obblighi formativi il titolare di impresa o il preposto facente parte dell’organico della stessa.
Va evidenziato che esiste un’ampia rosa di soggetti esenti dall’obbligo di formazione. Tra questi citiamo:
- i soggetti in possesso di una laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- i soggetti che hanno frequentato un master post-universitario in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio;
- i soggetti che hanno un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materie agrarie e forestali;
- i soggetti iscritti a Ordini o Collegi professionali del settore agrario e forestale;
- i soggetti che posseggono la qualifica di operatore agricolo e il diploma di tecnico rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- il titolare, il socio lavoratore, il coadiuvante, il dipendente e il collaboratore familiare delle imprese agricole iscritte alla CCIAA con il codice ATECO 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole). Si evidenzia che tali soggetti devono avere esperienza almeno biennale nella mansione.
Al termine del corso di formazione, i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore dovranno essere sottoposti all’esame finale: solo al superamento di tale prova, i soggetti potranno ricevere un attestato di qualifica come manutentori del verde.
Concludendo, va evidenziato che la piena entrata in vigore della disciplina sulla qualifica di manutentore del verde potrebbe presentare un profilo di criticità in relazione alla normativa sul bonus verde: la L. 205/2017 attribuisce il diritto alla detrazione del 36% per gli interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: per accedere ai benefici fiscali, è necessario che gli interventi agevolati siano svolti da manutentori del verde certificati? Il coordinamento delle due norme è tutt’altro che semplice, tanto più che si tratta di due discipline nuovissime. Per una risposta certa, però, occorrerà attendere chiarimenti ufficiali da parte del Ministero e dell’Agenzia.
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