Era atteso da tempo, ma dopo lunghe trattative è stato finalmente sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo CCNL per operai agricoli e florovivaisti: l’accordo tra le parti sociali è stato trovato il 19 giugno 2018.
Gli effetti del nuovo CCNL decorreranno retroattivamente dal 1° gennaio 2018 e termineranno alla scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2021.
Aumenti salariali
Come spesso avviene, il rinnovo è il momento in cui le rappresentanze sindacali e datoriali intervengono per rivedere i salari degli operatori del settore.
In forza del nuovo accordo, i salari vigenti nelle singole province saranno incrementati:
- Del 1,7% a partire dal 1° luglio 2018;
- Del 1,2% a partire dal 1° aprile 2019.
Va evidenziato che il maggiore aumento percentuale del 1,7% è finalizzato a ristorare i lavoratori anche per il mancato tempestività del rinnovo.
Nel nuovo CCNL si prevede inoltre che i contratti provinciali CPL non possano definire, per ciascuna area professionale, salari inferiori ai minimi stabiliti a livello nazionale così determinati nei rispettivi due macro settori:
OPERAI AGRICOLI
- area 3 (operai comuni) l’importo minimo mensile è fissato in 874,65 €
- area 2 (operai qualificati) l’importo minimo mensile è fissato in 1.173,06 €
- area 1 (operai specializzati) l’importo minimo mensile è fissato di 1.286,25 €
OPERAI FLOROVIVAISTI
- area 3 (operai comuni) l’importo minimo orario è fissato in 6,71 €
- area 2 (operai qualificati) l’importo minimo orario è fissato in 7,14€
- area 1 (operai specializzati) l’importo minimo orario è fissato in 7,79€.
Campo di applicazione
Tra le novità del nuovo CCNL, c’è l’estensione dello stesso a nuovi ambiti di applicazione.
Il nuovo accordo fa si che rientrino nell’ambito di competenza anche i frantoi e le aziende produttrici di colture idroponiche.
Orario di lavoro e permessi
Allargata la delega ai CPL in materia di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.
Altra novità consiste nell’estensione agli operai del settore florovivaistico dell’istituto della banca ore, il quale consiste nella possibilità di accantonare in un conto individuale eventuali ore prestate in eccedenza dal lavoratore rispetto al normale orario di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi per malattia del figlio, viene prevista la possibilità per il lavoratore di fruirne anche in modo frazionato. Finalmente recepita anche la normativa in materia di permessi per le donne vittime di violenza di genere.
La durata del congedo matrimoniale è elevata a 15 giorni.
Aziende plurilocalizzate
Viene riconosciuta la possibilità, per le aziende localizzate su più regioni e/o province, di stipulare un accordo aziendale, sottoscritto necessariamente con le organizzazioni datoriali e di almeno una sigla sindacale agricola, al fine di disciplinare in modo uniforme i trattamenti normativi ed economici nei confronti della globalità dei propri dipendenti
Altre novità
Aggiornato l’accordo sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Rivista la norma contrattuale sugli appalti, con precisazioni legate ai requisiti che il contratto di appalto deve rispettare affinché possa essere considerato genuino e conforme alle discipline nazionali e comunitarie.
Novità in materia di trattamenti integrativi con l’introduzione di misure in favore di dipendenti a tempo indeterminato che si trovano in particolari condizioni svantaggiate (malattie oncologiche, OTI senza diritto di disoccupazione, vittime di violenza). Tali misure sono in gestione a EBAN, senza aggravio e costi aggiuntivi per le aziende.
Le parti sociali hanno inoltre deciso di affidare ad ENPAIA le attività di previdenza complementare gestite da Agrifondo, secondo modalità tecniche da definire in un secondo momento.
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